Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

1° Ottobre 2013, scatterà il previsto aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 21 al 22%. Si è sperato fino all’ultimo che il Governo potesse trovare la soluzione più idonea per scongiurare detto aumento, o, in alternativa, un provvisorio slittamento del termine di decorrenza.

Purtroppo, le note vicende parlamentari, impediscono, di fatto, di “arrivare in tempo” e l’aumento di un punto dell’aliquota IVA ordinaria, già prevista dal………………….. entrerà dal 1° Ottobre.

Quali sono i riflessi pratici di tale aumento in relazione alle varie tipologia di operazioni ? Cerchiamo, in modo sintetico e nello stesso tempo chiaro, di dare gli opportuni chiarimenti.

La prima distinzione da fare è quella tra operazioni di trasferimento di beni o esecuzione di un servizio. All’interno del trasferimento di beni, distinguiamo i beni mobili e gli immobili.

Per il trasferimento dei beni mobili, il momento impositivo è la consegna del bene stesso. In base a questo principio, quindi, se il bene è stato trasferito entro il 30 Settembre 2013, l’IVA da applicare è del 21%, anche se fatturata in data successiva; se il bene verrà trasferito dopo il 30 settembre l’IVA sarà del 22%. Se però è stata emessa già una fattura in data precedente, in acconto o a saldo, prevale la data di fatturazione e quindi con aliquota IVA ancora del 21%.

Per il trasferimento di beni immobili, la data di trasferimento non è la consegna effettiva (anticipata o contestuale al rogito), ma l’atto notarile di cessione, e quindi, a secondo della data di detto atto pubblico, l’IVA viene applicata con la % precedente o successiva.

Prestazione di servizi: vale la regola che il servizio è sottoposto a tassazione nel momento della emissione della fattura, indipendentemente dalla sua effettuazione, salvo una fatturazione anticipata.

Esempio: L’Amministratore di Condominio che fatturerà la sua prestazione al 30 Ottobre 2013, per la gestione svoltasi dal 30/10 dell’anno precedente al 30/10 dell’anno in corso, dovrà applicare l’aliquota del 22%, anche se la prestazione si riferisce ad un periodo in cui vigeva la % del 21. Se, viceversa, lo stesso Amministratore, fattura la sua prestazione entro la data del 30/9/2013, potrà ancora applicare il 21% di IVA. Anche per eventuali acconto percepiti e fatturati entro il 30 settembre, l’IVA da applicare è del 21%.

Attenzione per i contribuenti “MINIMI”: l’aumento dell’IVA non influisce sulla fatturazione, essendo esentati dall’applicazione dell’imposta, e ricorrendone ancora i requisiti.

Per coloro che operano come corrispettivi, dovranno farsi aggiornare la procedura del “Registratore di Cassa” e, nel relativo registro, prevedere una nuova colonna relativa alla percentuale del 22%. In quest’ultimo caso, il commerciante o colui che opera per corrispettivi, dovrà ricordarsi che nulla variando, la maggiore aliquota di IVA riduce il prezzo della prestazione e aumenta l’imposta che, non addebitata al cliente finale, graverà esclusivamente su di esso.

IMPORTANTE: nel provvedimento di aumento dell’IVA, NON sono coinvolte le aliquote ridotte del 4% e del 10% e che, pertanto, RESTANO INVARIATE

CARATOZZOLO dr RAFFAELE