Già la denominazione fa pensare ad un qualcosa di “piccolo”, di “mini” appunto, e relativamente all’ammontare del dovuto, così è; ciò che, viceversa non è né piccolo e né mini è il percorso per arrivare a determinarne l’importo.
Ricerche sui siti dei Comuni, doppi calcoli e confronto tra essi, determinazione della % di versamento, stampa del modello F24.
Per il momento molti Comuni fanno sapere che non procederanno ad alcun calcolo e invio automatico ai cittadini, i quali, inevitabilmente, dovranno rivolgersi ai vari CAF, studi di commercialisti ecc., il tutto, fatto salvo un ripensamento dell’ultima ora, a conteggi fatti.
Ma, come al solito, procediamo con ordine.
Chi è obbligato a pagare la c.d. “Mini-IMU” ?
Obbligato a pagare l’imposta è il proprietario di immobile, e relative pertinenze, adibito ad abitazione principale (luogo di residenza);
Presupposti impositivi:
Per rientrare nell’obbligo di versamento, occorre che vi siano due presupposti e esattamente:
- Per detta abitazione principale, nel 2013 non era stata versata alcuna imposta;
- Il comune in cui sorge l’immobile deve aver deliberato una aliquota superiore al quella base (0,4%); Come reperire le delibere Comunali ?
Basta andare nel sito ufficiale del Comune richiesto e verificare il contenuto della delibera riguardante la % di carico della IMU (casa principale). Se per il 2013, non è stata presa alcuna delibera, vale quella dell’anno precedente.
Calcoli preliminari
Prima di procedere al calcolo di quanto dovuto per la “mini-Imu”, occorre fare il calcolo “standard” dell’imposta totale che si sarebbe dovuto versare prima del provvedimento di sospensione.
Si rivaluta la rendita catastale (5%) nei modi già noti, si aggiorna tale imposto al moltiplicatore previsto pe le abitazioni (160) e si applica la % di aliquota IMU deliberata dal Comune, considerando anche la detrazione prevista per abitazione principale e per figli a carico.
Fatto ciò, si procede ad un nuovo calcolo di detta imposta, applicando, dopo la rivalutazione e l’applicazione del moltiplicatore, la % di IMU base (0,4%), tenendo sempre conto delle detrazioni spettanti.
A questo punto si confrontano i due calcoli, come precedentemente effettuati, e si ricava la differenza richiesta in più rispetto alle aliquote standard di base.
A completare il calcolo, si applica il 40% su quella differenza e l’importo che ne deriva è quello da versare.
Quando versare ?
Alla data di oggi il termine di versamento è il 24 Gennaio 2014, ma, constatato che è già stato spostato una prima volta (16/1/2014) e che viene richiesto lo slittamento fino a Giugno, si è in attesa di conferma o smentita, da parte del Governo, sulla reale scadenza del tributo (proprio questa mattina, il Governo fa sapere che non ci sarà alcuna proroga (sarà proprio cosi?).
Modalità di pagamento
Diversi sono le possibilità di versamento della mini-Imu:
- Modello F24, con versamento in Banca, con codice tributo 3912 e indicando “saldo 2013”
- Attraverso versamento diretto sul sito Agenzia delle Entrate (per i soli abilitati al servizio) e con lo stesso contenuto del mod. F24 cartaceo
- Con bollettino postale, eventualmente predisposto dai Comuni ATTENZIONE ai Minimi di versamento
In generale il minimo di versamento da effettuare, sotto il quale nulla è dovuto, è pari ad € 12,oo, TENENDO PRESENTE PERO’ che ogni Comune potrà elevare o diminuire tale importo e, pertanto, in questo contesto, non vale la regola generale, ma quella riferita al singolo Ente.
CARATOZZOLO dr RAFFAELE