Solo per pro-memoria, si riporta il contenuto dell’art. 1129 co. 9 c.c., il quale testualmente recita:
“Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice”
Abbiamo già specificato che per chiusura dell’esercizio si intende, se gestione ordinaria, l’ultimo giorno del 12° mese di gestione stessa (solare o meno non importa), mentre, per la gestione straordinaria il giorno di approvazione del relativo bilancio consuntivo.
Prendendo per esempio una gestione ordinaria con esercizio solare, la chiusura dell’esercizio stesso è il 31 Dicembre; da quella data decorrono i sei mesi per “agire per la riscossione forzosa”.
Diverse sono state le interpretazione, tra cui anche una personale (agg. n.4
Dell’8/2/2014), ma ovviamente, si rendeva necessaria una interpretazione giuridica da parte dei legali dei vari centri studi.
L’argomento è stato affrontato dal Centro Studi Provinciale di Brescia, il quale ha interpretato, all’unanimità di pareri, c.s.:
- Si concorda con l’individuazione della “chiusura dell’esercizio” come sopra evidenziato, differenziando gestione ordinaria e straordinaria;
- Si interpreta “riscossione forzosa”, anche in virtù del richiamato art. 63 delle disp.att. c.c., se non l’ottenimento del decreto ingiuntivo, almeno il deposito della relativa richiesta.
- Ovviamente, per poter richiedere un atto ingiuntivo, si deve fare riferimento al richiamato art. 63 disp.att.c.c. e quindi alla necessaria approvazione esplicita sia del bilancio consuntivo che del relativo riparto.
A seguito di tale interpretazione, sorgono ulteriori rischi e più precisamente:
L’esercizio si è chiuso al 31/12/2013 e, pertanto, entro sei mesi, si dovrà ottenere il decreto ingiuntivo per i morosi, o almeno depositare la relativa richiesta.
Ma per ottenere il decreto ingiuntivo, si dovrà approvare il Bilancio consuntivo 2013 e relativo riparto: entro che termine ?
La riforma concede 180 giorni di tempo per redigere il rendiconto, convocare l’assemblea per la relativa approvazione (art. 1130 c. 10).
In pratica, se si usufruisse dell’intero periodo a disposizione per fare approvare il riparto (documento necessario per il decreto ingiuntivo), si rischierebbe di non poter rispettare l’altro termine (sei mesi dalla chiusura del 31/12).
Viceversa, se dovessi far approvare il Bilancio consuntivo e relativo riparto nel mese di marzo 2014, resterebbero altri tre mesi a disposizione per richiedere/ottenere il decreto ingiuntivo.
Forse, per convinzione personale, sarebbe stato il caso di “ridurre” sensibilmente il termine dei 180 giorni per redigere il bilancio, convocare l’assemblea e far approvare il tutto. Detto termine è estremamente lungo rispetto anche all’obbligatorietà di registrazione dei movimenti entro 30 gg dalla loro effettuazione (registro di contabilità di cui all’art. 1130 n. 7) e non permette di “arrivare in tempo” ad adempiere ai vari obblighi.
Suggerimento:
Prima si chiude il Bilancio consuntivo e si fa approvare anche il riparto e più tempo si ha per “agire per la riscossione forzosa”.
CARATOZZOLO dr RAFFAELE