Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

Solo per pro-memoria, si riporta il contenuto dell’art. 1129 co. 9 c.c., il quale testualmente recita:

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice

Abbiamo già specificato che per chiusura dell’esercizio si intende, se gestione ordinaria, l’ultimo giorno del 12° mese di gestione stessa (solare o meno non importa), mentre, per la gestione straordinaria il giorno di approvazione del relativo bilancio consuntivo.

Prendendo per esempio una gestione ordinaria con esercizio solare, la chiusura dell’esercizio stesso è il 31 Dicembre; da quella data decorrono i sei mesi per “agire per la riscossione forzosa”.

Diverse sono state le interpretazione, tra cui anche una personale (agg. n.4

 Dell’8/2/2014), ma ovviamente, si rendeva necessaria una interpretazione giuridica da parte dei legali dei vari centri studi.

L’argomento è stato affrontato dal Centro Studi Provinciale di Brescia, il quale ha interpretato, all’unanimità di pareri, c.s.:

CARATOZZOLO dr RAFFAELE