Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

In data 23/12/2013 il Governo ha varato il D.L. n. 145 e, lo stesso giorno, è stato pubblicato in G.U. n. 300. Tale decreto legge, è entrato in vigore il 24/12 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.). In quanto D.L. dovrà essere convertito in Legge dopo l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento.

In sintesi, si compone di n. 15 articoli, di cui il 1° è denominato c.s.:

  1. Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale.Seguono gli altri 14 che però, non interessano direttamente il condominio, ma che si riportano ugualmente per opportuna conoscenza:
  2. Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI.
  3. Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
  4. Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi complessa del porto di Trieste.
  5. Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio.
  6. Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria.
  7. Misura di razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard internazionale.
  8. Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto.
  9. Misure per favorire la diffusione della lettura.
  10. Tribunale delle società con sede all’estero.
  11. Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione.
  12. Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa.
  13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo.
  14. Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
  15. Entrata in vigore.Come evidenziato, l’art. 1 c. 9, contiene modifica agli articoli del c.c. e relativi al CONDOMINIO.

    Nei giorni precedenti la pubblicazione, erano già circolate indiscrezioni sul contenuto delle modifiche; oggi le riportiamo dettagliatamente.

    9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, é così

    integrata:

    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

    agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli

    amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della

    formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per

    l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

    b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre

    2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;

    4

    c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre

    2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le

    seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;

    d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre

    2012, n. 220, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;

    e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11

    dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti:

    «L’irrogazione della sanzione é deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma

    dell’articolo 1136 del Codice».

    Per la verità, dette modifiche non hanno completamente dissipato le incertezze e i dubbi esistenti, anzi, forse ne hanno instaurato altri, ma, tutto sommato, qualche piccolo passo avanti è stato fatto.

    L’unico punto che, personalmente, ritengo risolutivo e chiaro, è dato dalla specifica che “i dati relativi alla sicurezza” (di cui al registro dell’anagrafe condominiale) sono limitati alle parti comuni e non anche a quelli individuali dei condomini.

    Come al solito, tale modifica/specifica, premia coloro che non si erano preoccupati del problema e che non avevamo richiesto alcunchè; viceversa penalizza tutti coloro, e sono tanti, professionisti scrupolosi ed osservanti delle norme, i quali, oltre a richiedere “quei dati”, avevano anche spedito (come da preciso dispositivo di legge) le richieste per omissione o trasmissione incompleta dei dati in oggetto. Probabilmente oggi, saranno “accusati” dagli stessi condomini di aver esagerato e che era “ovvio” che quei dati non si riferivano ai loro appartamenti !!!

    Particolare incertezza, inoltre instaura la costituzione del fondo in caso di opere straordinarie che, stante alle nuove norme, dovrebbe essere possibile “frazionarlo” come i pagamenti per SAL, previsti però in un apposito contratto di appalto.

    L’altra disposizione enunciata, ma non ancora normata, è relativa all’aggiornamento continuo che, come tutti sappiamo, è un requisito essenziale per poter esercitare la nostra attività di amministratori di condominio. Aspettiamo questo Regolamento nella speranza che all’ANACI, sia riservata la competenza e la legittimità di “fare formazione” almeno ai propri associati. Ma forse, anche questa è utopia!!!

    CARATOZZOLO dr RAFFAELE