Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

DEROGA alla CIRCOLAZIONE del CONTANTE: quando la semplificazione non è solo una parola, ma anche UTOPIA !!

Anche se l’argomento non è strettamente inerente l’attività dell’Amministratore Condominiale e Immobiliare, credo che un po’di “gossip fiscale” non guasti, soprattutto per evidenziare, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, come il significato di “semplificazione” sia totalmente sconosciuto proprio a chi afferma di metterla in atto.

Tuti ricordiamo che il limite per la circolazione del contante era stato fissato ad € 999,99, con la conseguenza che, importi da € 1000 in su, dovevano essere “tracciati” nei modi e termini ormai noti.

Abbiamo “arricciato il naso”, abbiamo “brontolato”: ci siamo comportati come sempre, accettando (anche perché obbligati a farlo) una norma alquanto restrittiva. Ritenendola quindi “cosa buona e giusta” per l’intento con il quale era stata emanata, abbiamo bene assimilata ed adottata la norma in oggetto.

A questo punto però, sempre a chi persegue la c.d. semplificazione, e dopo lungo meditare in giorni festivi e orari notturni, viene un ulteriore “lampo di genio” ed emana quanto segue:

– La limitazione del contante di 1000 euro in su, può NON operare a favore di cittadini extraeuropei, a determinate CONDIZIONI;

Esaminiamo quindi queste “piccole” condizioni che, di fatto, semplificano il tutto:

Soggetti paganti: non italiani, non europei ma extraeuropei e con residenza fuori del territorio italiano;

Soggetti cedenti beni o eroganti il servizio: attività di commercio al minuto (o attività assimilate) legati al turismo;

Limitazione circolazione contante: importi fino ad € 15.000,00

In presenza di queste condizioni, si opererà come segue:

– L’esercente quella attività, acquisirà sia una fotocopia del passaporto del soggetto che vuole procedere all’acquisto/pagamento, sia una autodichiarazione in cui si attesta la non appartenenza allo Stato Italiano, né ad un Paese Europeo e che si ha la residenza fuori del territorio nazionale;

– Entro il giorno successivo non festivo, l’esercente che ha ricevuto il pagamento per contante da quel soggetto straniero, verserà in apposito c/c detta somma, consegnando alla Banca i documenti precedentemente ricevuti dallo straniero (tranne l’autocertificazione, forse) e unitamente alla copia della fattura o scontrino fiscale emesso ;

Poiché però il tutto era ancora troppo semplice (!!) ecco un altro adempimento, precedente però a tutto l’iter: l’esercente che intende aderire alla procedura di deroga al rispetto del limite generalizzato della circolazione del contante, DEVE preventivamente ad ogni operazione con quel soggetto straniero, inviare una specifica comunicazione TELEMATICAMENTE all’Agenzia delle Entrate, con la quale, di fatto, si impegna a rispettare gli adempimenti conseguenti.

INFINE: per quella comunicazione preventiva era stato già predisposto un apposito modulo che, per effetto delle ultime modifiche, non è più utilizzabile e chi, lo avesse già spedito, dovrà procedere ad un nuovo invio con il modello aggiornato.

Esposto il caso, viene spontaneo chiedersi il perché di tutto questo; forse però non è il caso di porsi la domanda, in quanto potremmo ricevere una risposta ancora più contorta della norma stessa

CARATOZZOLO dr RAFFAELE