SCOMPARE l’ICI……….
Se il titolo non avesse i punti di sospensione sarebbe un titolo “ingannevole” in quanto evidenzierebbe una distorsione della realtà; infatti, l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) scomparirà dal 31/12/2011 per riapparire il giorno dopo (1/1/2012) sotto un altro nome : l’IMU (Imposta Municipale Unica).
In verità la nuova IMU era stata introdotta dal DL 23/2011 in materia di Federalismo Fiscale e la cui decorrenza era stata prevista dal 2014. Detta Imposta Unica avrebbe dovuto raggruppare le imposte sugli immobili (ICI e IRPEF sulle rendite catastali).
La nuova manovra Monti (Decreto 201/2011), meglio conosciuto come decreto “Salva Italia”, ha anticipato i tempi, prevedendo l’avvio della nuova imposta a far data 1° gennaio 2012. Ecco perché il versamento del secondo acconto chiude l’era della ICI con l’anno 2011.
Si ricorda che i redditi degli immobili locati (canoni di locazione) continueranno ad essere tassati con le aliquote ordinarie dell’IRPEF (o Imposta Sostitutiva su scelta per la cedolare secca) in sede di dichiarazione dei Redditi.
Fatte le dovute premesse, analizziamo le particolarità della nuova imposta:
– L’IMU graverà sul valore degli immobili in base alla rendita catastale rivalutata;
– Proprio perché la base imponibile è data dalla R.C. rivalutata, è stato previsto l’aumento delle Rendite Catastali del 60% rispetto alle attuali;
– L’IMU ricalca, quali integralmente, le regole dell’ICI, con qualche ritocco sulle esenzioni e riduzioni;
– L’abitazione abituale dovrà coincidere con la residenza anagrafica;
– Il riferimento alla abitazione abituale ( ed anche residenza anagrafica) è fatto su una sola unità immobiliare e non su più di una, anche se tutte adibite allo stesso fine. Si ricorda che la Corte di Cassazione aveva ammesso, come dimora abituale, anche due unità attigue adibite allo stesso scopo;
– Anche l’abitazione abituale sconterà l’IMU, pur prevedendo riduzioni particolari;
La IMU si calcolerà quindi applicando l’aliquota prevista da ogni singolo Comune. Si ricorda che la legge 662/96 aveva già rivalutato le rendite del 5%, il cui risultato finale, quindi, dovrà essere moltiplicato per i nuovi coefficienti IMU e che si riportano di seguito:
Categoria A (tranne A/10)……………………. ex coef. 100 nuovo coef. 160
“ A10………………………………………………” 50 “ 80
Categoria B ……………………………………………….. “ 140 “ 140
Categoria C 1 …………………………………………….. “ 34 “ 55
Categoria C 3-C4-C5 …………………………………. “ 100 “ 140
Categoria C2-C6-C7 ………………………………….. “ 100 “ 160
Categoria D ………………………………………………..” 50 “ 60
Aliquota base generale = 0,76%, con facoltà per i Comuni di variazione in + o – fino a 0,3 punti percentuali.
Aliquota base per l’abitazione principale ( e relative pertinenze) = 0,40% con possibilità per i Comuni di variazione in + o – fino a 0,2 punti percentuali.
Altre aliquote per casi particolari quali fabbricati rurali o immobili non produttivi di reddito fondiario o ancora per immobili locati di proprietà delle società.
Calcolata l’imposta municipale unica, come da calcoli indicati in precedenza, se questa è abitazione principale godrà di una riduzione pari ad € 200 (ragguagliati ad anno) e la stessa detrazione dovrà essere ripartita proporzionalmente agli eventuali cointestati dell’immobile stesso e in base alle % di loro spettanza.
Nel rispetto del principio di “equilibrio di bilancio” ogni Comune potrà far coincidere la detrazione con lo stesso importo dell’imposta e quindi anche per un importo superiore ai 200 euro.
In aggiunta alla detrazione generalizzata di € 200 (se abitazione principale) l’intestatario avrà diritto ad una “aggiunta” di agevolazione pari ad € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e che, oltre ad essere anagraficamente residente in quell’immobile, vi dimori anche abitualmente.
ATTENZIONE: ultimamente gli impianti fotovoltaici sono stati definiti “Immobili” e pertanto, alla luce della nuova tassazione si potrebbe avere una interpretazione di tassabilità ad IMU anche per detti impianti. Vedremo anche le varie interpretazioni sia dell’Agenzia del territorio che del Notariato come classificheranno detti impianti. E’altrettanto vero che un dubbio può sorgere in presenza di grossi impianti radicati anche nel terreno e non anche per i piccoli impianti, tra l’latro anche amovibili.
Il tutto “salvo verifica” del contenuto del testo dopo l’approvazione definitiva.
GARDONE VT ,lì 16 Dicembre 2011
CARATOZZOLO dr RAFFAELE