NUOVO REGIME dei MINIMI:
Opportunità per i giovani Amministratori di condominio e non solo.
Una delle norme fiscali tra le più importanti dell’ultimo periodo (L. 15/7/2011 n. 111 in G.U. del 16/7/2011 n. 164 ) è senza dubbio quella relativa ad un nuovo regime fiscale per i contribuenti, che sono in possesso di alcuni precisi requisiti.
Il nuovo regime ha decorrenza dall’1/1/2012.
In realtà questo regime, almeno nei principi generali, era già in vigore da alcuni anni e, in caso di mantenimento dei requisiti, non prevedeva un tempo di scadenza.
Altrettanto realmente, esisteva anche un ulteriore regime detto delle “nuove attività produttive” che però, sottostando a particolari requisiti, poteva durare al massimo tre anni.
Oggi, al regime dei minimi viene fatto un restyling ed assume una valenza massima di anni cinque o, se il soggetto ha meno di 35 anni, fino al compimento di quella età massima.
Il contenuto più importante e, nello stesso tempo, più allettante per il soggetto che, in base alla sussistenza dei requisiti di cui si dirà oltre, potrà usufruirne è dato dalla aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5% sul reddito generato nell’anno.
Si ricorda che la tassazione nei due regimi ancora esistenti per il 2011, è del 20% per quello dei minimi e del 10% per le nuove attività produttive.
Da tenere presente che l’aliquota base di tassazione ordinaria è del 23% fino ad arrivare al 43% in relazione ai vari scaglioni di reddito.
Come si può ben notare, il vantaggio economico, in termini di risparmio fiscale, non è da trascurare, soprattutto in tempi di crisi e di mancanza di liquidità per tutti i settori.
Se pensiamo poi che un giovane, e nel nostro settore, un giovane che ha intenzione di intraprendere la professione di amministratore condominiale ma che, nello stesso tempo, subisce un deterrente ad iniziare per la forte pressione fiscale esistente in Italia, allora possiamo “convincerlo” che è il caso di “prendersi” le agevolazioni offerte dalla legge.
Ovviamente però, non è tutto semplice e scontato; vi sono alcune norme da rispettare, altrettanti adempimenti da mettere in atto. In particolare:
– Destinatari del nuovo regime: solo le persone fisiche, con esclusione quindi di ogni tipo di società di persone o di capitale;
– Decorrenza: 01 Gennaio 2012
– Inizio attività: nuove dall’1/1/2012, ma anche per quelle esistenti, purchè iniziate dopo il 2007 (dall’1/1/2008 in avanti)
– Durata del regime: 5 anni o, se di età inferiore a 35 anni, fino al compimento di essa;
– Tassazione; Imposta sostitutiva del 5%, che copre IRPEF e relativa addizionale regionale e comunale, nonché l’IRAP
– Semplificazioni: non assoggettabilità ad IVA, all’IRAP, agli Studi di Settore, alla tenuta della contabilità, e a tutti gli adempimenti conseguenti;
– Determinazione del reddito; secondo il principio di Cassa (pagamenti e riscossioni effettuate nel periodo di imposta considerato).
– Ritenuta di acconto: non si è assoggettabili alla ritenuta di acconto.
Per poter accedere però a tale nuovo regime, occorre che il soggetto rispetti alcuni requisiti importanti, di cui alcuni preesistenti e confermati, altri nuovi:
Requisiti preesistenti e da mantenere:
– Ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente (o ragguagliati ad anno) non superiori ad € 30.000,00;
– Inesistenza di cessioni all’esportazione o assimilati ad esse;
– Inesistenza di spese effettuate per personale dipendente o collaboratori;
– Inesistenza di erogazione di somme per partecipazione agli utili;
– Nel triennio precedente non siano stati acquistati beni strumentali per oltre € 15.000.
Circostante che precludono l’accesso al nuovo regime:
– Esercizio di attività in regime speciale (Tabacchi, agricoltura ecc.);
– Soggetti non residenti in Italia;
– Soggetti che effettuano cessioni di terreni edificabili, fabbricati o porzioni di essi;
– Soggetti che, pur essendo persone fisiche, partecipano in società di persone o associazioni, o in società di capitali in regime di trasparenza
– Soggetti che, anche come persone fisiche, continuano di fatto e nello stesso periodo, una attività svolta sotto forma di società.
Aggiunta di requisiti validi per l’accesso al regime:
– Inesistenza di esercizio attività artistica o di impresa, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
– L’attività svolta non deve essere una continuazione di altra similare svolta quale dipendente o lavoratore autonomo;
– L’attività svolta non deve essere la continuazione di altra similare svolta da un altro soggetto (cessione o conferimento di azienda) e il cui Volume di affari nel periodo precedente sia stato superiore ad € 30.000.
Anche se i casi di esclusione possono sembrare rari, è bene valutare attentamente la situazione di chi crede di poter accedere al nuovo regime di tassazione agevolata e ciò può essere ottenuto solo rivolgendosi al professionista fiscale/tributario, evitando il pericoloso ”fai da te”. Non considerare un eventuale clausola di preclusione di accesso al regime può costare molto caro: ripristino del regime normale e assoggettamento a tutte le imposte e adempimenti oggetto della semplificazione e tenendo presente il ritardo con cui potrebbero verificarsi.
Data l’importanza dell’argomento, si ha motivo di credere che non pochi saranno gli approfondimenti della materia, anche attraverso master o interventi in convegni che ogni sezione provinciale attuerà nel prossimo futuro.
GARDONE VT, lì 30 Settembre 2011
CARATOZZOLO dr RAFFAELE