Come è ormai noto a tutti, le professioni NON regolamentate in Albi/ Ordini professionali o di categoria, sono state “riconosciute” e disciplinate dalla Legge 14 Gennaio 2013 n. 4, pubblicata in G.U. il 26/01/2013.
Poiché detta legge non reca alcuna disposizione particolare di decorrenza, la stessa entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e, nel caso specifico, entrerà in vigore il 10 Febbraio 2013.Non mancheranno le occasioni per commentare il contenuto generale e specifico della nuova legge, anche a cura di professionisti più qualificati, ma ciò che preme sottolineare in questo contesto è l’obbligatorietà di alcuni punti e per i quali bisogna adeguarsi alla data sopra indicata del prossimo 10 febbraio.
Il primo obbligo, di cui tutti coloro che rientrano nella normativa, e gli Amministratori di Condominio vi rientrano a pieno tiolo, è sancito dal comma 3 dell’art. 1 che, testualmente, recita:
“ Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge “Lo stesso comma continua :“L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice”
Inoltre, il secondo comma dell’art. 9 della legge sulle professioni non regolamentate, prescrive quanto segue:
“ Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione”
Preso atto delle disposizioni che riguardano in modo esplicito l’Amministratore di condominio, dal 10 Febbraio 2013, la carta intestata, le fatture e ogni altro documento di trasmissione comunicazioni dovrà essere integrato con i dati richiesti dagli articoli sopra riportati.
Un esempio di ottemperanza alle nuove disposizioni potrebbe essere il seguente:
GIOVANNI LA CORTE
Amministratore di condominio
(Attività svolta ai sensi della L. 14/1/2013 n. 4)
Iscritto all’ANACI sez. Brescia al n, xxxxxx
Seguiranno subito dopo o in calce al documento, i soliti dati di sede studio, via, recapiti telefonici, e-mail/ siti web ecc. ecc.
Ultima informazione relativa alle sanzioni in caso di non ottemperanza a quanto sopra e con specifico richiamo alla II parte del titolo III del codice del consumo:
minimo € 516 , massimo € 25.823 (!!!!)
CARATOZZOLO dr RAFFAELE