Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

Nel 2012 ed esattamente il 26/62012, la % dell’agevolazione fiscale relativa alle manutenzioni ordinarie/straordinarie nonché alle ristrutturazioni edili, è stata elevata dal 36% al 50% e, tale resterà, salvo proroghe, fino al 30/6/2013.

L’agevolazione per risparmio energetico, viceversa, non ha subito variazioni e, anch’essa, resterà pari al 55% fino al 30/6/2013.

Entrambe le agevolazioni, come detto salvo proroghe, dall’1/7/2013 saranno ridotte al 36%, pur restando invariati i contenuti delle specifiche tipologie di detrazioni.

Nel 2012, quindi, possono essersi verificate delle situazioni “a cavallo” dei due periodi sopra citati, pur riferendosi allo stesso intervento manutentivo: Interventi deliberati all’inizio del 2012 (o anche prima) e che per il loro realizzo sono stati effettuati pagamenti diversi e in periodi sia antecedenti al 25/6 che successivi ad esso.

Per detti interventi, inoltre, possono essersi verificati, da parte dei condomini, pagamenti a totale copertura del dovuto, o, viceversa, pagamenti sono in parte del dovuto stesso, e il cui saldo o è avvenuto nel 2013 o, caso frequente, non è ancora avvenuto.

E’specifico compito dell’Amministratore consegnare ad ogni condomino, la certificazione di quanto pagato, attestante l’importo del quale, nella dichiarazione dei redditi di ognuno di loro, possa essere fatta valere la detrazione d’imposta (sia del 36%, sia del 50% e sia dell’eventuale 55%).

Si ricorda che queste attestazioni ai condomini, così come i CUD ai dipendenti del condominio, o ancora le certificazioni di avvenuta trattenuta del 4% o del 20% di ritenuta di acconto su appalti/contratti d’opera o consulenze professionali, deve avvenire entro il 28 Febbraio di ogni anno. Attenzione alla mancata consegna da parte dell’obbligato (amministratore), in quanto potrebbe determinare una omessa indicazione in dichiarazione dei redditi e generare anche una richiesta di risarcimento danni per non aver potuto usufruire della detrazione fiscale.

Tale addebito pur avendo come destinatario il Condominio, è facile che, per rivalsa, sia addebitata alla persona dell’Amministratore (a maggior ragione dal 18/6/2013, quando entrerà in vigore, insieme alla riforma del condominio, il dispositivo inserito al n. 5 dell’art. 1130 (attribuzioni dell’Amministratore: adempiere agli adempimenti fiscali.)

Entrando nel contenuto di dette certificazioni, le domanda che, negli ultimi giorni sono state più ricorrenti, hanno avuto il seguente tenore:

“ Devo fare due dichiarazioni distinte per i versamenti eseguiti prima e dopo il 25/06/2012 ?

“Posso fare una unica dichiarazione per il complessivo versato, constatato che si riferisce allo stesso intervento?”

e ancora:

“Se già so che quel condomino (es. ditta) non può usufruire della detrazione perché il suo immobile è ad uso diverso da abitazione, posso omettere di segnalare la quota a lui imputabile derivante dal riparto della spesa complessiva ?”

Come è ormai consuetudine, cerchiamo di dare i giusti chiarimenti.

1°- Proprio perché i versamenti relativi a quell’intervento, sono stati effettuati in più periodi in cui le agevolazioni hanno subito delle variazioni (dal 36% al 50%) non si può fare una dichiarazione che comprende solo l’ammontare della detrazione;

2°- Non si possono fare due attestazioni distinte tra loro, proprio perché il riferimento è lo stesso intervento;

3° – Non è l’Amministratore a specificare chi ha diritto o meno all’agevolazione, a lui spetta solo il compito di certificare una somma versata a fronte di un intervento potenzialmente agevolabile.

Stabiliti tali principi, vediamo concretamente come fare la certificazione.

La certificazione DEVE essere unica per ogni intervento agevolabile e se, per lo stesso intervento, sono stati effettuati pagamenti in periodi in cui le % di agevolazione sono variati, dobbiamo distinguerli di conseguenza.

In pratica:

CARATOZZOLO dr RAFFAELE