L’8/12/2014 sarà l’ultima delle tre scadenze previste dalla regione Lombardia per l’adeguamento degli impianti centralizzati diretti alla termoregolazione del calore (8/8/2012 – 8/6/2013 – 8/8/2014).
Si ricorda che tali scadenze non sono state né abrogate e né prorogate; la “concessione” che è stata fatta è la non applicazione delle sanzioni dovute per il non adeguamento alla norma di riferimento, fino al 31/12/2016: dall’1/1/2017 anche le sanzioni saranno pienamente applicabili.
Non si ha notizia di quanti condomini si sino già “adeguati” alla normativa in oggetto, ma si è sicuri che moltissimi hanno rinviato la decisione di analizzare il problema (!!).
Si ricorda, con l’occasione, che per procedere ad un corretto adeguamento diretto ad ottenere i benefici di un intervento diretto al contenimento dei consumi, è necessario che ci sia un PROGETTO iniziale, che valuti esattamente e concretamente la tipologia di impianto in generale e le caratteristiche dei singoli caloriferi all’interno di ogni abitazione. Non fare il progetto, non valutare l’intervento nel caso concreto e limitarsi alla valutazione dei preventivi più” bassi”, equivale a rischiare di vanificare l’intero intervento e, paradossalmente, non solo non risparmiare, ma, in alcuni casi, spendere più di prima.
Considerando i tempi tecnici per:
- convocazione dell’assemblea per la valutazione dell’intero intervento,
- la delibera del progetto e nomina del tecnico incaricato alla redazione del progetto stesso e determinazione del relativo compenso,
- l’attuazione del progetto e del computo metrico necessario a determinare i costi dell’operazione,
- la delibera dell’opera e la costituzione del fondo (con eventuali SAL),
- la gara di appalto,
- la valutazione delle offerte,
- l’affidamento dei lavori,
- la stipula dei contratti,
- la nomina delle figure professionali occorrenti (Direzione lavori, eventuale responsabile per la sicurezza ecc.),
- l’inizio e fine lavorisi comprende bene come, al più presto, ci si deve attivare per iniziare a realizzare quanto previsto.Fatto però l’adeguamento, occorre anche definire il piano di riparto consuntivo delle somme spese, anche se, in verità, sulle cifre stimate occorrenti e per poter chiedere acconti in base ai SAL, tale piano di riparto in via provvisoria viene fatto al momento della costituzione del fondo. In ogni caso per poter procedere al piano di riparto, occorre sapere come si ripartiscono le quelle spese e qui dobbiamo sapere esattamente cosa abbiamo fatto, dove lo abbiamo fatto e quali soggetti sono coinvolti.
E tutto ciò non solo per il giusto piano di riparto delle spese, ma anche per l’attribuzione del beneficio fiscale da 50% o 65%.
A tale scopo, analizziamo i vari casi che si possono verificare in condominio o nelle abitazioni private, in relazione all’intervento su impianti di riscaldamento centralizzato (condominio) o non (privato).
Riparazione, sostituzioni, ampliamento di caloriferi esistenti
E’possibile solo l’agevolazione del 50% (c.d. ristrutturazioni edili), sia su parti private che condominiali.
Poiché nell’“ampliamento” dei caloriferi rientrano anche le valvole termostatiche, si evince che l’apposizione di tali meccanismi apposti ai singoli caloriferi (esistenti) senza ulteriore intervento sull’impianto generale (anche se non atti all’uso cui sono preposte), permette solo di usufruire anch’essa dell’agevolazione dell’attuale 50%.
Ovviamente restano fermi tutti gli adempimenti tipici ed usuali dell’agevolazione fiscale: autocertificazione d inizio lavori, conservazione delle fatture ricevute per l’intervento/acquisto, l’effettuazione dei bonifici da “ristrutturazione”, il riparto in 10 quote annuali di pari importo.
Installazione di nuovi caloriferi
I caloriferi non sono sufficienti, ne aggiungiamo altri allo stesso impianto, doto lo sgabuzzino di uno o più elementi facenti capo a quello principale: vale lo stesso discorso precedente, sia a livello singolo che condominiale.
Adeguamento caloriferi, apposizione di valvole termostatiche e sostituzione della caldaia con una a condensazione
In questo caso, si può valutare l’agevolazione da “risparmio energetico” in quanto già la sostituzione della caldaia con una a condensazione, permetterebbe di rientrare nei parametri previsti dalla legge per poter usufruire dell’agevolazione del 65% (anche in condominio). L’attestazione del rispetto di quei parametri dovrà essere fatta da un termotecnico abilitato. Se però, nonostante la tipologia di intervento, quei parametri di legge non dovessero essere rispettati, l’agevolazione fiscale possibile ritornerebbe a quella da ristrutturazione edilizia del 50%.
Attenzione, nel caso in oggetto si deve comunque trattare di interventi su impianti esistenti e quindi, se, per esempio, volessi trasformare un sottotetto in ambiente abitabile e dotarlo di proprio impianto autonomo, non potrei usufruire dell’agevolazione in oggetto.
Inoltre, anche per i lavori teoricamente ammissibili, occorre sempre verificare la corrispondenza ai dispositivi di legge (progetto).
Adeguamento caloriferi, apposizione di valvole termostatiche e sostituzione della caldaia con una NON a condensazione
L’unica possibilità concessa dalla legge è la detrazione per ristrutturazione edili e quindi 50%.
Una possibile problematica potrebbe scaturire dalla ripartizione delle spese di adeguamento caldaia e numero di valvole termostatiche da apporre ai caloriferi. Fermo restando che l’adeguamento è complessivo e su impianto comune, e che la spesa in via teorica andrebbe divisa in base ai millesimi di proprietà, si è ben coscienti che, una ripartizione così effettuata, creerebbe contestazioni, malumori e rancori tra condomini stessi. Infatti si potrebbe avere il caso di un appartamento piccolo e con pochi caloriferi che, rispetto ad un altro molto più grande e con un numero elevato di caloriferi, dovrebbe pagare (se in millesimi) una quota non proporzionale.
In questo caso occorre ricorrere al 1° comma dell’art. 1123 che, nell’affermare che “ le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”, aggiunge anche “salvo diversa convenzione”. Questa aggiunta, in un articolo per altro derogabile, permette di diversificare la ripartizione di quella spesa (valvole termostatiche) e legittimamente dividerla per numero.
Avremo quindi una ripartizione in millesimi per quanto riguarda l’adeguamento dell’impianto centralizzato (caldaia), o sua sostituzione e tutte le spese tecniche conseguenti all’intervento, e un’altra per numero di valvole apposte in ogni appartamento. La somma delle due ripartizioni darà l’importo a carico di ogni condomino e che sarà l’oggetto della agevolazione fiscale.
PRECISAZIONE:
E’stato detto che l’apposizione di una nuova caldaia in un ambiente precedente privo, non dà diritto all’agevolazione da “risparmio energetico”. In riferimento, viceversa, all’apposizione della nuova caldaia anche in ambiente precedentemente sprovvisto, dà comunque diritto all’agevolazione da ristrutturazione edilizia.
CARATOZZOLO dr RAFFAELE