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AUMENTO dell’IVA dal 20% al 21%: riflessi in ambito condominiale
Come è ormai noto a tutti, l’aliquota IVA ordinaria ha subito l’aumento di un punto percentuale con decorrenza 17 Settembre 2011.
A seguito di tale modifica, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni sui riflessi in ambito condominiali e relativamente alle fatture ricevute o da ricevere, nonché alle fatture da emettere da parte dell’Amministratore.
Innanzitutto chiariamo che il 17 Settembre 2011, decorrenza dell’applicazione dell’IVA al 21%, deriva dal fatto che il provvedimento del Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 16/9 e pertanto, entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, la decorrenza della norma è appunto il 17/9.
Dobbiamo anche chiarire però, che non tutte le operazioni IVA hanno la stessa decorrenza, in quanto non per tutte, le tempistiche di fatturazione sono uguali; per tale motivo elenchiamo i tempi in cui si intendono effettuate le operazioni ( e per le quali, si dovrà emettere la relativa fattura):
– La cessione di beni mobili (merci, materiali, arredi, attrezzature ecc) si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione;
– La cessione di beni immobili ( abitazioni, uffici, negozi) si considera effettuata al momento del rogito notarile;
– Le prestazioni dei servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, a nulla influendo l’avvenuta o meno l’esecuzione totale o parziale della prestazione;
Dalle puntualizzazioni di cui sopra derivano diversi aspetti del problema che necessitano di particolare attenzione da parte dell’Amministratore condominiale e immobiliare.
Analizziamo alcuni casi che potrebbero interessate l’attività quotidiana:
1)- Il condominio acquista attrezzatura varia nel mese di Agosto, ricevuta regolarmente la prima settimana di Settembre e a tutt’oggi non ancora fatturata: in questo caso, anche se la fatturazione avverrà in data successiva al 17/9, poiché l’operazione si considera effettuata al momento della consegna dei beni mobili, la fattura conterrà l’IVA ancora del 20%;
2)-L’impresa di pulizia ha regolarmente eseguito le pulizia mensili del mese di settembre, ultimando giornalmente il proprio servizio: in questo caso, poiché trattasi di servizio, non conta il momento di effettuazione in tutto o in parte, bensì il momento del pagamento, che avverrà presumibilmente nel mese di Ottobre e che dovrà contenere l’IVA al 21%.
3)- Riprendendo il caso precedente, se il corrispettivo del servizio viene pagato anticipatamente ( a saldo o in acconto poco importa)all’inizio di ogni mese , su tale cifra e per il mese di Settembre l’IVA da applicare sarà del 20%.
4)- Per quanto riguarda il compenso dell’Amministratore, vale lo stesso principio delle prestazioni di servizi: l’IVA da applicare sarà quella in vigore al momento del pagamento della prestazione.
5)- Se per le prestazioni di servizi (ivi compresi i compensi dell’Amministratore) sono state fatte delle fatture pro-forma prima del 17/9 con IVA al 20%, questa dovrà essere rifatta con aliquota modificata al 21% nel caso in cui il relativo pagamento avverrà in data successiva.
6)- Se è stata errata una fattura con aliquota del 20% (emessa prima del 17/9) lo storno di questa avverrà alla stessa aliquota di quella applicata in precedenza: fattura del 10 Aprile aliquota del 20% per acquisto di materiale, risultato poi difettoso, e per la quale occorre fare una nota di accredito, l’IVA da applicare su tale nota sarà la stessa di quella originaria del 20%.
PROBLEMA ETICO
Se l’Amministratore ha fatto approvare il proprio compenso specificando “ + IVA”, il problema non sorge in quanto, come abbiamo specificato sopra, l’aliquota IVA segue la normativa del momento in cui viene pagato il corrispettivo.
Se, viceversa, l’Amministratore ha fatto deliberare il proprio compenso “IVA compresa”, sarà un problema di “etica individuale” “rimetterci” quell’1% di aumento dell’imposta non previste o non prevedibile, o aumentare comunque il compenso in questione.
Infatti se ho un compenso “IVA compresa” dovrò prima scorporare l’imposta (dividendo per 121) e poi calcolare l’imposta: in questo modo il mio imponibile diminuisce, l’IVA da versare allo Stato aumento pur restando invariato il compenso totale.
CASI PARTICOLARI
Limitatamente al periodo immediatamente precedente o successivo alla data del 17/9, si potrebbero verificare situazioni di incertezza in merito al momento del pagamento di una prestazione di servizio, effettuato con modalità diverse dal contante, e pertanto si rende necessario identificare l’esatto momento ritenuto valido come pagamento:
– Se utilizziamo un bonifico bancario o postale, il momento dell’effettuazione dell’operazione è la data di comunicazione dell’avvenuto accredito;
– Se paghiamo con un Assegno bancario o circolare, il momento dell’effettuazione dell’operazione è la consegna dell’assegno stesso (coincidente con la data di emissione);
– Se paghiamo con carta di credito, il momento di effettuazione dell’operazione è il momento di utilizzo della carta stessa:
– Se paghiamo con ricevuta bancaria, il momento di effettuazione dell’operazione sarà la data di ricevimento della comunicazione dell’incasso.
DA NON FARE
Come avviene in questi casi di “novità fiscali”, le interpretazioni personali prolificano di giorno in giorno, creando però dubbi e incertezze. Per tale motivo, si riporta una ipotesi di comportamento (da non fare) avanzato da un collega:
– Poiché, generalmente, fatturo il mio compenso ogni fine semestre, per quanto riguarda il 2° periodo dell’anno, 1/7-31/12 , dividerò il compenso in due trance: la prima dall’1/7 al 16/9 e sulla quale applicherò l’IVA del 20%, la seconda dal 17/9 al 31/12 e sulla quale applicherò l’IVA del 21%.
Si ribadisce l’errata interpretazione della norma, in quanto, come detto, ciò che vale nelle prestazioni di servizi è il momento del pagamento e quindi, nel caso di pagamento posticipato del 2° semestre del 2011, l’IVA da applicare all’intero periodo di riferimento sarà il 21%.
CONTRATTI di LOCAZIONE e DEPOSITI CAUZIONALI
In relazione ai contratti di locazione per i quali era stata riscossa una CAUZIONE, successivamente depositata in un libretto bancari o postale AL PORTATORE, si ricorda quanto segue:
– Dal 13 Agosto 2011 non si possono detenere libretti al portatore per importi superiori ad € 2.500,00=
– Entro il 30 Settembre 2011 è obbligo adeguarsi a tale disposizione di legge.
In conseguenza a tale nuova legge e in relazione a tutte le cauzioni per le quali si era scelto il deposito in libretti al portatore per importi superiore ad € 2.500,00, entro fine mese occorre adeguarsi scegliendo una delle seguenti soluzioni:
– Estinguere il libretto al portatore riscuotendo il contante (a disposizione del conduttore)
– Ridurre l’importo del libretto al portatore fino al limite di € 2.500,00, riscuotendo la differenza in contante;
– Estinguere l’attuale libretto al portatore, riscuotere in contante la somma e depositarla in un altro libretto NOMINATIVO.
Si ricorda che sulla cauzione, indipendentemente da dove è depositata, spettano al conduttore gli interessi legali su base annua.
GARDONE VT,lì 23 Settembre 2011
CARATOZZOLO dr RAFFAELE