Negli ultimi anni la percentuale di detrazione fiscale, relativa alle ristrutturazioni edili e di impianti, nonché al risparmio energetico, è variata sia in aumento che in diminuzione. Non è questo il contesto per ricordare gli anni di dette variazioni; si evidenzia solo il fatto che detta % era del 36%, salita dopo al 41% per poi ritornare alla precedente, ed oggi ferma al 50% (fino al 30/6/2013, per riassestarsi, dall’1/7/2013, salvo proroga, all’originario 36% anche per il risparmio energetico).
Un’altra norma, variata anch’essa nel tempo, è quella relativa alla durata di frazionamento dell’agevolazione stessa: originariamente 10 anni, 5 anni per gli over 75enni, 3 anni per gli 80enni, oggi ancora 10 anni per tutti, senza distinzione di età.
Il problema che però preme mettere in risalto è la conseguenza pratica in caso di contestazione o accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alla deducibilità di tale detrazione.
Premettiamo che l’Agenzia delle Entrate ha 4 anni di tempo per accertare la validità di una dichiarazione (5 , partendo dall’anno a cui si riferisce) e, conseguentemente, contestare o meno la legittimità sia della regolarità formale che quella sostanziale dei dati contenuti in una dichiarazione dei redditi (ivi compresi, quindi, anche gli oneri portati in deduzione o detrazione).
Esempio pratico: per l’anno 2007, i cui redditi sono stati dichiarati del 2008, il termine per accertare i redditi di quell’anno, scadono il 31/12/2012.
Ma, come evidenziato in premessa, la detrazione si è ripartita in 10 anni, per cui la spesa che ha dato origine alla detrazione, es. 2007, si è portata in diminuzione dal 2008 (competenza 2007) e così per il 2008, 2009, 2010, 2011, e si porterà ancora in diminuzione per le quote rimanenti negli anni successivi e fino a 10 annualità.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad accertamento nei termini sopra evidenziati.
Supponiamo però che, per l’anno 2007, dichiarazione presentata nel 2008, alla data del 31/12/2012 NON ha fatto alcun accertamento o richiesto alcun documento a prova delle detrazione ai fini della ristrutturazione effettuata in quell’anno, mentre per l’anno successivo (2009 per il 2008) chieda i documenti che comprovino la legittimità della detrazione.
In questi casi occorre fare attenzione a quanto segue:
- L’Agenzia delle Entrate, che non ha proceduto ad alcun accertamento per l’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (nell’esempio anno 2007), NON potrà più contestare quella detrazione dal punto di vista né formale e né del merito della detrazione stessa (anche se mancavano i requisiti alla detrazione stessa, es. omessa comunicazione al Centro Operativo di Pescara, mancanza di delibera assemblea dei condomini ecc.).
- Ne consegue che, anche per gli anni successivi, per i quali potrà chiedere la documentazione della detrazione ( solo piano di riparto firmato dall’Amministratore e non l’intera documentazione relativa alla spesa fatta negli anni precedenti) NON potrà procedere alla emissione di avviso di accertamento, in quanto termine già scaduto.
- Ovviamente, in caso di richiesta documentazione per anni successivi (limitatamente al documento di riparto dell’Amministratore), il Condomino dovrà essere in grado di esibire quel documento e, in caso contrario l’Agenzia sarà legittimata a recuperare la detrazione solo per quel determinato anno.Si consiglia, quindi, in caso di ricevimento di richiesta documentazione, o ancora peggio, in caso di ricezione di un avviso di accertamento, verificare l’annualità a cui si riferisce, il contenuto della richiesta e la sua legittimità.Come di consueto, il consiglio che si può dare in questi casi è di “ EVITARE il FAI DA TE”, o peggio, sottovalutare il caso e rivolgersi ai professionisti del settore, ricordandosi che un parere professionale qualificato “costerà senz’altro meno di quando potrebbe costare una risposta sbagliata o un comportamento non corretto di fronte ad una richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate o, ancora peggio, da parte dell’Equitalia Spa.
CARATOZZOLO dr RAFFAELE