Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

 Negli ultimi anni la percentuale di detrazione fiscale, relativa alle ristrutturazioni edili e di impianti, nonché al risparmio energetico, è variata sia in aumento che in diminuzione. Non è questo il contesto per ricordare gli anni di dette variazioni; si evidenzia solo il fatto che detta % era del 36%, salita dopo al 41% per poi ritornare alla precedente, ed oggi ferma al 50% (fino al 30/6/2013, per riassestarsi, dall’1/7/2013, salvo proroga, all’originario 36% anche per il risparmio energetico).

Un’altra norma, variata anch’essa nel tempo, è quella relativa alla durata di frazionamento dell’agevolazione stessa: originariamente 10 anni, 5 anni per gli over 75enni, 3 anni per gli 80enni, oggi ancora 10 anni per tutti, senza distinzione di età.

Il problema che però preme mettere in risalto è la conseguenza pratica in caso di contestazione o accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alla deducibilità di tale detrazione.

Premettiamo che l’Agenzia delle Entrate ha 4 anni di tempo per accertare la validità di una dichiarazione (5 , partendo dall’anno a cui si riferisce) e, conseguentemente, contestare o meno la legittimità sia della regolarità formale che quella sostanziale dei dati contenuti in una dichiarazione dei redditi (ivi compresi, quindi, anche gli oneri portati in deduzione o detrazione).

Esempio pratico: per l’anno 2007, i cui redditi sono stati dichiarati del 2008, il termine per accertare i redditi di quell’anno, scadono il 31/12/2012.

Ma, come evidenziato in premessa, la detrazione si è ripartita in 10 anni, per cui la spesa che ha dato origine alla detrazione, es. 2007, si è portata in diminuzione dal 2008 (competenza 2007) e così per il 2008, 2009, 2010, 2011, e si porterà ancora in diminuzione per le quote rimanenti negli anni successivi e fino a 10 annualità.

L’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad accertamento nei termini sopra evidenziati.

Supponiamo però che, per l’anno 2007, dichiarazione presentata nel 2008, alla data del 31/12/2012 NON ha fatto alcun accertamento o richiesto alcun documento a prova delle detrazione ai fini della ristrutturazione effettuata in quell’anno, mentre per l’anno successivo (2009 per il 2008) chieda i documenti che comprovino la legittimità della detrazione.

In questi casi occorre fare attenzione a quanto segue:

CARATOZZOLO dr RAFFAELE