Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

Si ricorda che da lunedì 03 Novembre 2014 è fatto obbligo di comunicare alla Motorizzazione le generalità di colui che usa mezzi a motore, se diverso dal legittimo intestatario.

Ovviamente ci sono le solite eccezioni, le quali però vanno valutate singolarmente e dettagliatamente per non incorrere in sanzioni.

Il classico esempio è dato dall’utilizzo del mezzo aziendale (intestazione = società o ditta individuale) da parte di amministratori, soci e/o dipendenti se non legati da accordi di tipo “fringe benefit”.

La uguale adempimento riguarda (!!) il titolare di una ditta individuale la cui auto è intestata alla propria ditta.

Non soggiace alla disciplina l’utilizzo dell’auto della moglie se utilizzata dal marito e viceversa, o dai figli o altri parenti conviventi.

La durata dell’utilizzo, per rientrare nella normativa in oggetto deve essere superiore a 30 giorni continuativi.

In pratica:

La ditta dà in uso gratuito ad un socio l’auto aziendale per alcuni mesi, o per l’intero anno (più di trenta giorni continuativi).

Il socio (utilizzatore) ha l’obbligo di far annotare nel registro tenuto dalla Motorizzazione, tale situazione e l’Ente annoterà le sue generalità sul foglio di circolazione.

L’utilizzatore, volendo, potrà dare specifica delega al legittimo intestatario del mezzo affinchè provveda all’adempimento al suo posto.

L’adempimento è da perfezionarsi entro 30gg dall’inizio dell’utilizzo e nei casi di cui sopra.

Per poter adempiere all’obbligo, se ne ricorrono i presupposti, occorre fare richiesta alla Motorizzazione e comprovare il versamento di due importi: uno di € 16 su c/c postale 4028 per imposta di bollo e l’altro di € 9 nel c/c 9001 per diritti a favore della stessa Motorizzazione.

In caso di inosservanza alla nuova normativa potrà essere applicata la sanzione di € 705 (Euro/Settecentocinque) !!!!

Alcune domande verrebbero spontanee: