Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

Si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla terminologia in oggetto in quanto dalla loro diversificazione derivano comportamenti importanti ai fini della garanzia dell’oggetto della manutenzione in generale.

Si definisce contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 del c.c. il lavoro svolto con il “lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione”. Ai sensi dell’art. 2226, la difformità dell’opera deve essere denunciata entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Se i vizi erano visibili o facilmente riscontrabili, la responsabilità dell ‘impresa viene meno con l’accettazione dell’opra da parte del committente.

Si definisce contratto di applto ai sensi dell’art. 1655 c.c. il lavoro svolto da una impresa con ” l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio…..” Ai sensi dell’art. 1667 c.c. i vizi dell’opera devono essere denunciato entro 60giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in due anni. Con per il contratto d0opra la responsabilità dell’appaltatore viene meno se l’opera viene accettata nonostante la poresenza di vizi evidenti o facilmente riscontrabili.