12 Luglio 2013 entreranno in vigore due norme importantissime.
Entrano in vigore i DPR 74/2013 e il DPR 75/2013 (pubblicati in G.U. il 27 Giugno 2013).
Il primo (DPR 74/2013) fissa le regole per il controllo e manutenzione degli impianti termici (riscaldamento e raffreddamento) relativamente ai soggetti abilitati a tale servizio e incaricati come “3° responsabile”.
Tale servizio potrà essere svolto da professionisti abilitati nel relativo settore e ricordando che la responsabilità dell’Amministratore passa al 3à responsabile solo se, tale affidamento, risulta specificatamente da atto scritto con contestuale delega al servizio stesso.
In pratica, se firmiamo un contratto di manutenzione e non prevediamo specificatamente l’incarico come 3à responsabile e non diamo la delega a ciò, anche se di fatto , la ditta svolge quelle funzioni, la responsabilità resta in capo all’Amministratore.
Il secondo decreto citato (DPR 75/2013) che anch’esso entra in vigore oggi, è relativo ad un nuovo adempimento, o meglio, al restyling di uno già noto: ricordate l’ACE ? da oggi c’è l’APE. Quindi ricordatevi che da oggi, tutti gli immobili dovranno essere accompagnati, in caso di vendita ma anche locazione, o solo di annuncio di vendita/affitto, di tale Attestato di Prestazione Energetica (l’Ace era invece l’Attestato di Certificazione Energetica !!!)
Questa nuovo attestato, in linea con la Direttiva UE 2002/91, è atto a far conoscere sia ad un acquirente che ad un affittuario il rendimento energetico dell’immobile oggetto del trasferimento o del semplice godimento, e permette di conoscere gli eventuali miglioramenti diretti ad un ulteriore risparmio energetico.
L’APE deve essere rilasciato da chi ha effettuato i lavori (in caso di costruzione), dal venditore (in caso di vendita) o dal proprietario (in caso di locazione).
L’APE deve essere sottoscritto da un professionista o da società specializzati a tale adempimento, sempre attraverso un professionista abilitato a ciò.
Tale professionista dovrà essere in possesso di una laurea o di un diploma tecnico, deve essere in possesso, a sua volta, di un attestato di esperienza nella progettazione di edifici e impianti.
Altra novità: non potranno essere affidati le sottoscrizioni dell’APE a coniuge o parenti fino al 4° grado, o anche tecnici che hanno partecipato alla progettazione e realizzazione di quell’immobile, il tutto per evitare possibili “conflitti di interessi”
Particolare attenzione alle sanzioni:
- Rilasciare un’APE non conforme è sanzionabile, a carico di chi ha sottoscritto il documento, da e 700 a € 4.200 (oltre ad una specifica segnalazione alla commissione disciplinare dell’Ordine di appartenenza);
- Se il Direttore dei Lavori non presenta al Comune, dopo i lavori, l’APE, si applica una sanzione da € 1000 a € 6000;
- Per la stessa omissione, anche il costruttore potrà essere sanzionato per € 3000 minimo e € 18.000 massimo;
- Il proprietario (in caso di vendita) si vedrà applicata la sanzione, in caso di omessa presentazione dell’APE, con una multa da € 300 a € 1.800.
- In caso di affissione di annunci pubblicitari di vendita o affitto, senza indicazione dell’APE, la sanzione va da € 500 a € 3000.L’APE, anche se non è quella regina, ha una lunga vita ed esattamente 10 anni, almeno che non vengano fatti dei lavori di riqualificazione che determinano la variazione dei parametri e che necessita di un nuovo attestato.
CARATOZZOLO dr RAFFAELE