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IL “NUOVO” APPRENDISTATO

Senza alcuna pretesa di esaurire l’argomento in poche righe, già difficile anche in un elaborato più vasto, si ritiene importante dare quelle notizie di carattere generale che caratterizzano la nuova disciplina dell’apprendistato.

L ‘intento della norma (D.Lgs n. 167 del 14/09/2011 pubblicato in G.U. n. 236 del 10/10/2011) è quello di armonizzare l’istituto dell’apprendistato con i tempi moderni, offrire uno strumento più allettante e una ulteriore opportunità sia per i giovani che per le imprese stesse.

Le nuove regole sono entrate in vigore in data 25 Ottobre 2011 e, ovviamente, hanno valore per i contratti stipulati da quella data, restando in vigore, viceversa, quei rapporti già in essere e stipulati con le regole precedenti.

La principale caratteristica del rapporto di apprendistato è data, oltre che dall’obbligo di prestare il proprio lavoro (apprendista) e quello di retribuire il lavoro stesso (datore di lavoro), anche dall’obbligo da parte del datore di lavoro di impartire (o fare impartire) al lavoratore quell’insegnamento atto a far acquisire, al lavoratore stesso, quelle capacità tecniche per diventare “qualificato” di quel determinato settore o attività di dipendenza.

Proprio nell’intento di realizzare quella finalità appena descritta, il rapporto di lavoro può essere diversificato in :

– Apprendistato diretto al conseguimento della qualifica professionalizzante o diploma professionale;

– Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

– Apprendistato ad alta formazione e ricerca.

Sintetizziamo quindi, le regole che caratterizzano, in modo generale, il nuovo rapporto di apprendistato.

– Necessità della la forma scritta, con qualsiasi supporto, e diretto a “provare” il piano formativo individuale, nonché l’inserimento di clausole particolari tra le parti;

– Divieto di retribuzione a “cottimo”, diretto ad evitare qualsiasi sfruttamento del lavoratore e favorire la sua formazione;

– Possibilità di inquadramento dell’apprendista fino a due livelli inferiori della categoria spettante;

– Obbligatorietà di un “tutor” (anche altro dipendente, purchè dotato di esperienza e qualifica atto a trasferire ad altri le sue conoscenze) e con compiti ben precisi;

– Possibilità di ottenere finanziamenti per i percorsi formativi dell’apprendista, attraverso fondi paritetici interprofessionali;

– Possibilità di riconoscimento della qualifica ottenuta durante il percorso formativo;

– Possibilità, in caso di malattia, infortunio o altra causa indipendente dalla volontà del lavoratore, di prolungare il periodo di apprendistato e secondo gli accordi previsti dai vari contratti collettivi di lavoro;

– Possibilità di conferme nel servizio al termine del periodo di formazione;

– Impossibilità per le parti di recedere , durante il periodo di formazione, senza “giusta causa” o giustificato motivo”;

– Possibilità di NON confermare il lavoratore in servizio, dopo il periodo di formazione, previo preciso preavviso (in assenza di detta manifestazione di volontà scritta, il rapporto si trasforma in assunzione a tempo indeterminato);

L’apprendista ha diritto all’assicurazione infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, maternità e agli assegni familiari, nonché al congedo per matrimonio.

In generale vige la regola che l’azienda può assumere non più di tanti apprendisti quanti sono i lavoratori specializzati/qualificati già presenti in azienda; vi è anche però l’eccezione che un datore di lavoro che non ha dipendenti qualificati o specializzati o li ha in numero inferiori a 3, può assumere fino ad un massimo di 3 apprendisti.

Fa eccezione a questa regola l’impresa artigiana, la quale, in base all’art. 4 della legge 443/1985 può assumere apprendisti per un numero superiore e in base anche al settore di attività svolta.

Al fine di incentivare il ricorso al nuovo rapporto di apprendistato, non potevano mancare le aliquote agevolate di contribuzione a favore sia del datore di lavoro che del lavoratore e che di seguito si sintetizzano:

– In generale: a carico del datore di lavoro 10% e a carico del lavoratore il 5,84%

– In particolare: le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti, il contributo a carico della stessa ditta è dell’1,50% il 1° anno, del 3% il 2° anno e del 10% al 3° anno. Resta ferma la % a carico del lavoratore

– Finito il periodo di apprendistato e fino ad un anno dalla conferma in servizio: si applica la regola generale ( 10% datore lavoro e 5,84% lavoratore).

NOTIZA dell’ultima ora:

La legge di stabilità 2012, approvata sabato scorso prima delle dimissioni del Governo, prevede l’esenzione dalla contribuzione dovuta dal datore di lavoro su contratti di apprendistato firmati dall’1/1/2012 e fino al 31/12/2016 e relativi ai primi tre anni. Resta ferma l’aliquota ordinaria del 10% (a carico datore lavoro) dopo i primi tre anni. Per il lavoratore resta fissa la contribuzione del 5,84%.

Si rimanda quindi al proprio consulente del lavoro, la disamina della problematica applicabile al caso specifico e alle scelte ritenute più opportuno adottare, anche in relazione all’applicazione delle norme previste dai vari CCNL di settore.

GARDONE VT,lì 18 Novembre 2011

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE