Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

Il DPR 74/2013 prima e il D.M. 10/2/2014 dopo, istituiscono e disciplinano rispettivamente il nuovo “libretto impianti”, che, a partire dal 1° Giugno 2014 (in realtà dal 3/6, essendo festivi sia l’1 che il 2) unifica quelli eventualmente già esistenti, sia per potenze inferiori che superiori ai minimi, denominandosi esattamente quale “Libretto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica”.

Già dalla denominazione, si evince che, tale documento, non formalizza la sola tenuta di una centrale termica o caldaia, ma comprende anche i rapporti di controllo dell’efficienza energetica.

Riguarda non solo gli impianti centralizzati di notevoli dimensioni e condominiali, ma anche quelli più piccoli e di proprietà individuale dei singoli appartamenti.

Eventuali “libretti” già esistenti per altre normative, dovranno essere allegati al nuovo documento per farne parte integrante e sostanziale.

Il nuovo libretto è composto da numerose schede, in quanto proprio perché documento unico, comprende la mappatura e successiva gestione non solo degli impianti di climatizzazione (estiva e invernale) , ma anche tutti i rapporti di efficienza, i quali si distingueranno in : tipo 1 (gruppi termici) – tipo 2 (Gruppi frigo) – tipo 3 (scambiatori) – gruppo 4 (cogeneratori).

Il documento, che di fatto è già entrato in vigore ieri 3/6, vuole essere l’identificazione di ogni impianto e la registrazione di tutti i fatti che lo riguardano : manutenzione, verifiche periodiche, sostituzione di parti usurate, mappatura dei valori di rendimento, variazioni della proprietà, identificazione del responsabile (proprietario o terzo responsabile).

Il libretto sarà compilato per la prima volta dall’installatore e, successivamente aggiornato dal manutentore. Il responsabile resta sempre il proprietario (impianto singolo), l’amministratore (in condominio) o, se nominato, il terzo responsabile.

Gli Enti locali hanno il potere di controllo sulla regolare tenuta di detto documento e, conseguentemente, possono irrogare sanzioni sia a carico del proprietario, sia a carico del manutentore o terzo responsabile a secondo se trattasi di omissione dell’adempimento o di irregolare tenuta del documento in oggetto (proprietario o amministratore da € 500 a € 3000) e/o (incaricato della gestione e della redazione del controllo tecnico da € 1000 a e 6000).

CARATOZZOLO dr RAFFAELE