L’Amministratore alla scadenza annuale del suo mandato può essere riconfermato o revocato.
Per la nomina è prescritta la maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, che rappresentano almeno 500millesimi di proprietà e lo stesso dicasi per la revoca.
Nulla dice della maggioranza occorrente in caso di conferma.
Proprio per la mancata menzione di tale evento, il Tribunale di Roma con sentenza n. 10701 del 15/5/2009 ha ritenuto sufficiente il terzo dei millesimi per la conferma e non i 500.
Tale sentenza, si ripete, deriva da Tribunale Ordinario e non da Cassazione che, in altre occasione si era espressa in senso esattamente contraio.
Si può solo dire che proprio il c.c. prescrive la durata di anni uno e che in conseguenza di ciò l’eventuale riconferma è da considerarsi nuova nomina e, come tale ricadente nella maggioranza dei 500 e non del terzo dei millesimi.