Tutto si potrà dire ai nostri governanti, ma non certamente che manchi loro la fantasia, soprattutto nei nomi delle nuove imposte e tasse.
Avevamo assimilato, si fa per dire, la Tosap, la Tarsu, ci eravamo rassegnati alla ICI, sostituita dalla IMU, ci stavamo abituando alla Tares prima e Trasi dopo e ancora la TRISE, ma ecco che con un guizzo di vena poetica, si cancella tutto e si inventa la IUC (Imposta Unica Comunale) che però, proprio per distinguersi dalle vicine parenti, si divide, a sua volta in sotto componenti: la TASI e la TARI, oltre alla già nota ma residuale IMU !!!!
Come al solito, si preferisce non commentare e lasciare ad altri il compito di farlo in privato.
Purtroppo però, dobbiamo convivere con queste “trovate” e, per tale motivo, è bene che cominciamo a comprenderne il contenuto.
La IUC nasce dalla legge di stabilità per il 2014, ed è una imposta sui servizi comunali.
Due sono i presupposti della nuova Imposta:
- Il primo è il possesso di immobili (ed è influenzato dalla diversa natura e valore degli stessi)
- Il secondo è l’erogazione e quindi la fruizione dei servizi comunali. Già dai presupposti sopra descritti, ne deriva che l’imposta non grava solo ed esclusivamente sui proprietari di immobili, ma anche su coloro che dei servizi comunali ne fruiscono come detentori o possessori, anche per titolo diverso dalla proprietà o diritti reali di godimento.
La IUC, quindi , è composta da tre componenti ben distinti tra loro:
- La IMU (avente natura patrimoniale), gravante per il possesso di immobili, con specifica esclusione delle abitazioni principali;
- La Tasi, dovuta sia dal proprietario che dal suo eventuale inquilino, per il possesso e utilizzo dell’immobile ai fini dei servizi indivisibili erogati dal comune ( si pensa che le % di ripartizione tra loro oscillerà tra il 10 e il 30%)
- La Tari, a carico solo dell’utilizzatore dell’immobile (inquilino in caso di locazione) e che serve a coprire le spese per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Poiché, proprio in questi giorni si sta trattando sulla quantificazione delle aliquote, ci sembra dispersivo diffondere notizie non certe, riservandosi di farlo non appena in possesso dei dati definitivi e certi.
Una nota di carattere condominiale:
Poiché la Tasi si applica sulle aree scoperte e suscettibili di produzione di rifiuti, potrebbe sorgere il dubbio che l’amministratore debba corrispondere, a nome del condominio, la tassa per le aree scoperte condominiali. Così non è, in quanto dette aree, se non detenute a titolo esclusivo, sono esentate dalle imposte.
CARATOZZOLO dr RAFFAELE