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IL LAVORO A PROGETTO

Dopo esattamente 8 anni dall’entrata in vigore della norma ( 24/10/2003), ancora oggi si parla di contratti di collaborazione coordinata e continuata, quando, nella realtà, tali tipi di rapporto di lavoro sono ormai alquanto residuali.

Dalla suddetta data, quindi, è diventato operativo il disposto dell’art. 61 del D.Lgs 276/2003 (meglio conosciuto come Legge Biagi) e che definisce tale rapporto come “…quello riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa….”

Da quella data, la quasi totalità dei c.d. contratti co-co.co sono o cessati o riformulati con riferimento ad un progetto specifico in virtù della norma in commento.

Si è passati da una collaborazione generalizzata ad un’altra avente però una caratteristica specifica riconducibile ad un preciso progetto.

Tale nuova fattispecie di contratto deve necessariamente derivare da un atto scritto e finalizzato al raggiungimento di un risultato ben individuabile e in un tempo determinato.

Il lavoro a progetto, dunque, è caratterizzato, oltre che dagli elementi sopra evidenziati (progetto, atto scritto e risultato finale) anche dall’attività di coordinamento da parte del “datore di lavoro” committente e dalla non rilevanza della tempistica per l’esecuzione della collaborazione e del raggiungimento del risultato progettato, anche se questa è determinata nell’accordo stesso.

Proprio per l ‘ultima caratteristica, non è possibile la stipula di contratti a progetto a tempo indeterminato che non siano collegati o riconducibili appunto ad un progetto.

In merito ai contratti co-co-co residuali dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 276/2003, si ricorda che questi permangono per :

– Agenti e rappresentati, ai quali si applicano anche regole speciali;

– Attività autonome per le quali è prevista una iscrizione ad un Albo professionale;

– Collaborazioni rese nei confronti di associazioni e/o società sportive aderenti a federazioni nazionali;

– Membri di consigli di amministrazione o di organi di controllo

– Intestatari di pensioni di vecchiaia

– Intestatari di rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le mini co-co-co (prestazioni occasionali) di cui all’art. 61 c.2 D.Lgs 276/2003

E’bene ricordare che la mancanza degli elementi indispensabili per classificare il rapporto quale contratto a progetto (finalità del progetto stesso per il raggiungimento di un risultato in un tempo determinato o indeterminato) fanno rientrare la tipologia del rapporto tra quello subordinato e a tempo indeterminato. Tale specifica è oltremodo importante per il fatto che il rischio è alquanto elevato: si pensi ad un rapporto di lavoro a progetto che dura da uno/due anni e che, in fase di controllo, si dovesse scoprire che il progetto dichiarato non viene riconosciuto tale, con la conseguenza che, sin dall’origine, verrà considerato lavoro subordinato (dipendente) con la richiesta dei relativi arretrati di contribuzione INPS e quant’altro di relativo e conseguente !!

Il progetto, quindi, deve essere ben specificato e caratterizzato da una attività diversa da quella esercitata dal committente; il progetto deve, inoltre, essere finalizzato ad un risultato anch’esso ben definito. C’è anche da specificare che il risultato finale non è obbligatoriamente richiesto, quando al posto di un progetto vi è, sempre ben individuabile, una fase del lavoro della ditta committente.

La stesura del progetto o fase di lavoro, ma anche parte di esso, è demandata al committente e deve rispettare gli elementi già precedentemente individuati. La realizzazione del progetto nei tempi stabiliti e con il raggiungimento del risultato finale spetta, invece al collaboratore in piena autonomia e in modo tale che, anche se perfezionato dal punto di vista formale, il rapporto non “scivoli”, viceversa, in quello subordinato e “camuffato” da un progetto.

Un contratto a progetto, per essere incontestabile sia formalmente che sostanzialmente, deve quindi specificare tutti gli elementi menzionati e che di seguito si sintetizzano:

– La descrizione del progetto con le finalità che si prefigge di ottenere;

– La durata che, si ricorda, non deve essere necessariamente indeterminata;

– Il corrispettivo pattuito per l’intera durata di realizzo e le modalità del pagamento dello stesso ( a risultato ottenuto, per acconti e saldo finale);

– Gli eventuali rimborsi spese (con specifica di quali includere o meno);

– La specifica del coordinamento dei lavori;

– Le misure in materia di sicurezza, se applicabili, adottate o da adottare nell’espletamento del lavoro;  

E stato evidenziato in precedenza che, per il contratto a progetto, è richiesto l’atto scritto; in realtà tale espressione è da intendersi che è sempre opportuno predisporre un atto da controfirmare, in quanto tale forma è l ‘unica in grado di provare o meno l’esistenza di un valido accordo secondo le norme in materia.

Poiché non si tratta di lavoro subordinato, il committente può accettare e svolgere più incarichi riconducibili a più progetti, così come in uno di essi si può, volendo, inserire una clausola di esclusività, o di non concorrenza ecc. Ovviamente, anche per un lavoratore a progetto vige l’obbligo della riservatezza e di non diffondere notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’espletamento di quel rapporto di lavoro.

Un altro aspetto del rapporto di lavoro a progetto è dato dalla possibilità di proroga dello stesso. In vero non è stabilito che il contratto non può essere prorogato, occorre verificare però la motivazione della proroga. Si ritiene che la proroga possa essere attuata in presenza della impossibilità di raggiungimento di quel risultato nei termini previsti ed è buona norma, anche in questo caso, usare lo scritto quale motivazione tracciabile che giustifichi la proroga stessa.

Proroghe generiche e ripetute nel tempo sono indice di “sospetto” sulla regolarità dell’accordo e possono instaurare controlli da parte degli Organi competenti (INPS).

Poiché l’instaurazione del rapporto di contratto a progetto presuppone un iter burocratico simile all’assunzione, e la corresponsione delle somme periodiche a cedolini paga (il rapporto è assimilato, ai fini contributivi e di tassazione, a quello di dipendenza), occorre porre particolare attenzione alla predisposizione di quei cedolini: non bisogna calcolare ore di lavoro o altro elemento che possa, di fatto, far sospettare un lavoro di dipendenza vera e propria. Abbiamo ricordato, infatti, che lo svolgimento del lavoro è in piena autonomia del collaboratore, anche se con le direttive del committente. Un eventuale calcolo di ore di lavoro fa cadere l’autonomia di cui sopra e l’intera impalcatura della natura del rapporto.

Il rapporto di lavoro a progetto non si esaurisce solo con il raggiungimento del risultato predeterminato, ma può anche interrompersi per “giusta causa” o per altro evento inserito come clausola di risoluzione nel contratto stesso.

Può essere utile ricordare che:

– In caso di malattia o infortunio, il rapporto non è oggetto di proroga per il relativo tempo di assenza; esso continua fino a naturale scadenza, ma il committente può interrompere il rapporto quando l’assenza supera 1/6 di quella predeterminata o, in caso di tempo indeterminato, quando l’assenza supera i 30gg;

– In caso di gravidanza, viceversa, il rapporto di lavoro a progetto si proroga per 180gg. Se la gravidanza viene interrotta e la collaboratrice continua con l’assenza, l’ulteriore periodo, oltre la permanenza dello stato di gravidanza, viene considerata malattie e ricadente, quindi, nella previsione di cui al punto precedente;

– In caso di co-co-pro (collaborazione coordinata a progetto) si applicano tutte le norme di igiene e sicurezza dei posti di lavoro;

– Le parti possono prevedere clausole di rinunce o di interruzione del rapporto esistente tra di loro.

I’instaurazione di un lavoro a progetto va denunciato all’INPS, che aprirà una posizione a nome del collaboratore e sulla quale perverranno i versamenti dei contributi eseguiti dal committente (con F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione).

 L’ammontare dei contributi INPS è la seguente:

– Aliquota normale (intera) 26 % dell’imponibile, nel caso in cui il collaboratore non sia iscritto ad altra gestione pensionistica;

– Eventuale contributo aggiuntivo, se dovuto, pari allo 0,72%

– Aliquota ridotta 17% per i collaboratori assicurati con altra forma obbligatoria

I contributi di cui sopra restano a carico delle parti in proporzione a 1/3 a carico del collaboratore e i 2/3 a carico del committente.

A fine anno il collaboratore riceverà un modello CUD, il quale, in presenza di altri redditi, andrà inserito nel modello 730 o Unico dell’anno di competenza (quadro C, lavoro dipendente o assimilato).

GARDONE VT,lì 27 Ottobre 2011

CARATOZZOLO dr RAFFAELE