LE NOVITA’DELLA LEGGE “SALVA ITALIA”
Abbiamo chiuso il 2011 con tante incertezze e dubbi sul reale contenuto della manovra di fine anno, e oggi, dopo la conversione in legge della c.d. “manovra Monti” quelle incertezze sono scomparse, ma i dubbi permangono soprattutto sugli effetti che la manovra stessa produrrà.
Scopo di questo aggiornamento è quello di dare informazioni sui punti generali, riservandosi di approfondire nei vari master le problematiche di maggiore rilievo sia per l’amministratore condominiale in quanto tale, sia e soprattutto quale professionista contribuente.
ACE: Aiuti alla Crescita Economica.
Si cerca di favorire coloro che investiranno il capitale proprio, piuttosto che quello di terzi, nella propria attività, permettendo di dedurre il rendimento che quel capitale avrebbe prodotto sotto altre forme di investimento. L’agevolazione è destinata ai soggetti IRES, con possibilità anche per le Soc. di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria. La deduzione dai costi sarà pari al 3% del capitale proprio utilizzato (investito nell’impresa), che, a sua volta, produrrà un risparmio fiscale di € 825,00 per ogni € 100.000 investiti ,se soggetti IRES (!!!).
IRAP: Imposta sul Reddito delle Attività Produttive.
Dal 2012 il costo del lavoro rimasto a carico dell’impresa o professionista, sarà deducibile dall’IRAP (non lo era fino al 2011), con un conseguente risparmio fiscale, anche se non significativo. Ci saranno meccanismi ancora da definire in merito, per esempio, al permanere dell’attuale deduzione dal reddito prodotto del 10% della stessa IRAP pagata nell’anno di competenza. L’eventuale abolizione/sostituzione di tale agevolazione, potrebbe ridurre il vantaggio della nuova deduzione 2012. Si ricorda che l’IRAP per i professionisti (Amministratori di condominio) è dovuta solo in presenza di “autonoma organizzazione”, con possibilità di richiedere il rimborso sulle quote indebitamente versate. Una ulteriore novità in materia IRAP è data dall’aumento della deduzione a favore delle donne e dei soggetti di età inferiore ai 35 anni.
AGEVOLAZIONI per RISTRUTTURAZIONI: 36%
E’stato già detto che l’agevolazione del 36% è entrata a regime dal 31/12/2012. Ciò che, viceversa, non era ancora emerso, è dato dal fatto che le agevolazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico sono legate al reddito dell’avente diritto (titolare di un diritto reale) e quindi, subordinate al calcolo ISEE, che se superiore a limiti da determinare con successivi provvedimenti, potrebbe far venir meno la possibilità di usufruire delle agevolazioni stesse. Si ricorda che, in materia di conservazione dei documenti comprovanti le ristrutturazioni eseguite e per la quali si chiede l’agevolazione del 36%, non sono più incluse le ricevute dell’ICI pagata dal 2007 in poi.
AGEVOLAZIONE per RISPARMIO ENERGETICO : 55%
Come ormai già noto, tale agevolazione, scaduta formalmente al 31/12/2011, è stata prorogata fino al 31/12/2012. Dall’1/1/2013, il contenuto e i relativi limiti vengono assorbiti dall’agevolazione del 36%, ormai a regime nel TUIR.
STUDI di SETTORE – REDDITOMETRO
Vengono intensificati gli accertamenti per i soggetti NON Congrui o con scostamenti sostanziali dal calcolo del redditometro. A tal proposito e per diversificare i soggetti, sono previste agevolazioni (non di imposte ma di procedure o di controlli) per i soggetti ritenuti “virtuosi” (cioè congrui) rispetto ai c.d. “furbetti” (anche se tali non sempre lo sono per cause non imputabili agli stessi: v. CRISI economica). Si ricorda che la nuova versione del Redditometro è basata sul principio elementare: il massimo che un soggetto può spendere è dato da ciò che incassa. E’lo stesso principio che dalla “cassa” non può uscire più denaro di quanto in essa contenuto. Ovviamente sarà possibile dimostrare la provenienza di quanto speso in più del disponibile.
MOVIMENTAZIONI BANCARIE
Tutti i contribuenti, ed in particolar modo le persone fisiche, saranno “monitorate” dal Fisco attraverso le comunicazioni che le banche e/o gli Istituti Finanziari saranno chiamate ad effettuare in merito ai movimenti di c/c o altro. Il Fisco, con tale sistema, sarà sempre in grado (!!) di conoscere la situazione reddituale di ognuno di noi in relazione alle spese dagli stessi effettuati.
LIMITAZIONE di UTILIZZO DENARO CONTANTE
Lo scopo è lo stesso della disposizione precedente, che, di fatto, fa venir meno il “segreto bancario”. La novità è data dall’ulteriore abbassamento del limiti di utilizzo di denaro contante che, da € 2.500,00 è sceso a € 1.000,00, oltre la qual somma si dovranno utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, ecc. ecc.). Da puntualizzare una circostanza che, negli ultimi periodi ha creato confusione e disagio: la tracciabilità è limitata ai soli pagamenti da effettuare. Ciò vuol dire che si può prelevare dalla banca anche un importo superiore al limite prescritto, senza dare alcuna spiegazione. Ovviamente poi, detto prelevamento, dovrà seguire le regole esposte nel momento del suo utilizzo. Un esempio per tutti: si preleva dal proprio c/c € 2000,00 e tale somma serve per pagare piccole spese quotidiane/mensili tutti inferiori ad € 1000. Se però di quella somma prelevata effettuo un bonifico (in contante) per un importo superiore a € 1000 presso la stessa banca, ma a favore di terzi, ecco che tale operazione si configura come pagamento e quindi irregolare in quanto in violazione alle disposizioni in materia.
LIBRETTI al PORTATORE
Così come era stato fatto nell’Agosto del 2011, quando il limite del contante era stato stabilito in € 2.500, anche dopo l’ultima riduzione ad € 1.000,00 i libretti al portatore dovranno essere estinti o ridotti al di sotto della soglia massima. Il problema è sorto in relazione alle “cauzioni” su contratti di locazione. Se il contratto prevedeva specificatamente il deposito in un libretto, si ritiene che si possa procedere ad aprire un libretto “nominativo” chiudendo quello al “portatore”. Se, viceversa, il contratto nulla prevedeva in merito alle modalità di detenzione della cauzione, si ritiene che sia facoltà del locatore provvedere all’apertura di un libretto a norma, o di detenere nel proprio c/c la somma ricevuta in deposito, o, infine, tenersela anche in contante ricordando però che, alla scadenza del contratto, la stessa cauzione se di importo superiore al limite di legge non potrà essere restituita in contante ma con mezzi tracciabili.
IL FISCO DIVENTA TUTOR DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente diventa “Cliente” del Fisco e questi “Consulente” del contribuente. Questa nuova disposizione consiste nel fatto che se il contribuente si “affida” all’Agenzia delle Entrate mettendo a disposizione tutta la sua contabilità, movimenti, fatture ecc. ecc. riceverà importanti semplificazioni in tema di adempimenti fiscali e tributari. I soggetti beneficiari di tale opportunità (!!) sono tutti gli esercenti attività di impresa o professionisti sia persone fisiche che società di persone (esclusi quindi le soc. di capitali). Le agevolazioni vanno dalle semplificazioni degli adempimenti amministrativi, alle accellerazioni di eventuali rimborsi, all’assistenza nella compilazione delle dichiarazioni fiscali ed altre. Da parte del contribuente è richiesta la trasmissione telematica delle fatture ricevute, fatture emesse, corrispettivi e spese non soggette IVA, nonché l’apertura di un c/c dedicato alla propria attività e attraverso il quale far transitare la relative operazioni attive/passive.
CARTELLE ESATTORIALI
E’stato previsto (ma deve ancora entrare in vigore) che il contribuente, la cui situazione economica si è aggravata, potrà chiedere una ulteriore rateizzazione delle somme iscritte a ruolo all’Equitalia. Ovviamente dovrà dimostrare tale aggravamento rispetto alla situazione preesistente e deve essere in regola con il piano di rientro approvato in precedenza.
REATO PENALE
Il contribuente che esibisce documenti falsi o comunica dati e notizie al Fisco non corrispondenti al vero, per fattispecie di cui al D.Lgs n. 74 del 10/3/2000, è punibile penalmente.
CANONE RAI
La manovra Monti prevede che, dalla prossima dichiarazione dei redditi, si indichi il numero dell’abbonamento RAI e gli altri elementi che saranno richiesti in sede di stesura del nuovo modello Unico. Lo scopo è evidente: verificare chi ha o chi non ha l’abbonamento e chi lo ha pagato o meno.
AUMENTO ALIQUOTA IVA
Dopo l’aumento del 17/9/2011 dell’IVA che dal 20% è passata al 21%, il Governo ha previsto due ulteriori aumenti: il primo dall’1/10/2012 di due punti percentuali sia per l’aliquota del 21% che per quella del 10% (il 21% diventa 23% e il 10% passa al 12%), il secondo dall’1/1/2014 di un ulteriore o,50% per entrambe le aliquote. Gli aumenti previsti saranno applicati nel caso in cui non dovessero essere raggiunti obiettivi di gettito a quelle scadenze.
IL BOLLO TITOLI e DEPOSITI IN CONTO CORRENTE
Dal 2012 sarà applicate la nuova tariffa: 010% per il 2012, per passare allo 0,15% dal 2013. L’importo massimo da pagare sarà pari ad € 1200 (imponibili fino a € 1.200.000,00), per cui coloro che possiedono un dossier tioli superiori saranno avvantaggiati (!!) e poiché il minimo sarà di € 34,20, coloro che possiederanno un pacchetto inferiori ad € 34.200, saranno penalizzati: forse sarebbe stato il caso di invertire la situazione. Saranno esentati dal bollo titoli gli investimenti in Buoni Postali Fruttiferi di importo non superiore ad € 5000 (si pensa che siano veramente pochi). Anche i depositi in c/c saranno interessati dal nuovo bollo, che sarà però diversificato se persona fisica o soggetti diversi : fermo restando l’esenzione per depositi fino ad € 5000, l’imposta di bollo resta di € 34,20 per le persone fisiche, per diventare € 100 per soggetti diversi.
GARDONE VT, 05 Gennaio 2012
CARATOZZOLO dr RAFFAELE