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Ai sensi dell’ar. 1129 del c.c., se il comdominio è composto di oltre 4 condomini, l’Amministratore viene nominato dall’Assemblea o dall’Autorità Giudiziaria.
In primo luogo occorre precisare che tale articolo si applica solo in presenza di oltre quattro condomini, in caso contrario la nomina può essere fatta anche dal costruttore.
Quando quindi ne ricorrono i presupposti, si applica il suddetto articolo.
La procedura è diversa in caso di esistenza di un Amministratore o in sua mancanza.
In caso di presenza dell’Amministratore, è l’Assemblea che delibera la sua sostituzione con altro professionista, in sede di Riunione Ordinaria o anche una straordinaria. Se per la nomina di un nuovo Amministratore si volesse decidere in una riunione ad hoc, in questo caso si applica l’art. 66 delle disp. att. del c.c. e più precisamente:
almeno 2 condomini che rappresentano 1/6 del valore millesimale di proprietà (166,67millesimi) chiede all’attuale Amministratore la convocazione di una assemblea con all’OdG la nomina del nuovo Amministratore. Nel caso in cui l’Amministratore in carico non provvede alla convocazione entro 10gg, sono gli stessi condomini promotori che possono convocare direttamente l’Assemblea Straordinaria.
Nel caso in cui, viceversa, non c’è ancora un Amministratore, e i condomini sono oltre quattro, sarà facoltà di ogni singolo condomino convocare l’Assemblea o, in difetto di sua costituzione, chiedere all’Autorità Giudiziaria la nomina.
Attenzione, mentre per tutti i problemi condominiali è competenze il Giudice di Pace, per la nomina giudiziaria la competenza passa al Presidente del Tribunale competente per territorio.