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IL NUOVO RENDICONTO/BILANCIO CONDOMINIALE

Con l’aggiornamento n. 22 del 3/6/2011 avevo commentato il contenuto del nuovo art. 1130-bis previsto dalla riforma del condominio, che, si ricorda, è stata approvata dal Senato ed è in attesa di ratifica o di modifica presso la Camera dei deputati.

La prima disposizione è data dall’indicazione che “il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza”. Fino ad ora si era ritenuto applicabile il criterio di cassa, secondo il quale avevano rilevanza le sole entrate e uscite effettivamente verificatesi. Tale sistema però creava degli “squilibri” finanziari: un anno si potevano avere dei totali alquanto bassi, mentre quello successivo alquanto alti, proprio per aver tenuto conto di costi solo al momento del pagamento e non della sua competenza.

L’articolo continua specificando che “ le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”. Se ci soffermiamo ad analizzare ciò che questa frase vuole dire, ci accorgiamo che, fino ad oggi, tutti quei dati richiesti non sono mai stati evidenziati in modo chiaro e di immediata interpretazione, anche se ovviamente conosciuti dall’Amministratore. In quale settore dei nostri rendiconti abituali abbiamo allocato i crediti, i debiti, i fondi di riserva, le situazioni finanziarie e di composizioni del patrimonio condominiale ? I dati richiesti dovevano essere “reperiti” su richiesta esplicita, e estrapolati dalla contabilità generale per formare dei fogli aggiuntivi, appunti ecc. ecc.

Continua ancora il novello articolo specificando che il rendiconto, oltre al registro di contabilità e di un riepilogo finanziario, si compone anche di “una nota esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

L’insieme delle frasi appena esaminate, di fatto, trasformano il “rendiconto condominiale” in un “bilancio condominiale”, simile per molti aspetti al bilancio societario.Cisco 400-101 dumps

L’articolo continua con altre disposizioni in merito alla possibilità di nomina del revisore e di un suo compenso divisibile per millesimi di proprietà (fino ad oggi quella figura non era prevista e tanto meno era prevista una retribuzione).

Fatta la disamina del contenuto letterale della nuova norma, la domanda dorge spontanea:

Nel concreto, come si fa il rendiconto condominiale secondo la nuova norma ? Cosa dobbiamo indicare e come, per poterci allineare alle richieste in essa contenute ?

Ecco che l’ANACI viene incontro ai propri associati, addirittura in anticipo rispetto ai tempi di attuazione della riforma del condominio. Il Centro Studi Nazionale ANACI, e l’ODCEC (Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili) di Napoli hanno redatto, nel mese di Gennaio 2011, le linee guida per la redazione del documento in oggetto ancor prima che venisse approvata dal Senato la riforma e, senza tenere conto, quindi, del nuovo articolo 1130-bis, ma in perfetta sintonia con il contenuto dello stesso.

Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, dobbiamo “attrezzarci” in tempo per non farci trovare impreparati e nello stesso tempo, per “prenderci la mano” alla redazione del documento finale di gestione secondo la nuova forma.

Poiché, a questo punto, la curiosità sarà alquanto evidente, allego l’elaborato citato con l’invito ad esaminarlo con attenzione. Non mancheranno, nei prossimi mesi, le occasioni per parlarne approfonditamente e di scambiarci le opinioni sull’argomento specifico.

GARDONE V.T., lì 15 Luglio 2011

CARATOZZOLO dr RAFFAELE