Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

Precisiamo subito che, in questo contesto, POS non è il Piano Operativo per la Sicurezza, di cui certamente non avremmo bisogno di ulteriori chiarimenti, bensì POS sta per “Point of sale” che, tradotto in italiano significa letteralmente “punto vendita” o, ancora meglio, punto diverso dalla Banca nel quale pagare con la propria carta di credito o bancomat.

Attualmente ne sono dotati i centri commerciali, i supermercati, i negozi di vendita al minuto sia di grosse che medie o piccole dimensioni.

Dal 1° Gennaio 2014, TUTTI i soggetti esercenti la vendita di prodotti o la gestione di un servizio, anche a titolo professionale, dovranno dotarsi della apparecchiatura atta al rispetto del POS.

Chi rientra quindi in tale obbligo ?

Tutti i negozi di vendita prodotti, ma anche quelli che forniscono un servizio (tipo il barbiere o parrucchiere, il bar, un CED, tutte le attività di consulenza professionale, indipendentemente dall’esistenza o meno di un Albo o Ordine (avvocato, commercialista, consulente del lavoro ecc. ).

E l’Amministratore di condominio in quale categoria va inquadrata ? Si ricorda che tale attività è stata inserita tra quelle non regolamentate (legge 4/2013), ma pur sempre attività professionale e quindi rientrante a pieno titolo nella categoria degli obbligati alla messa in funzione del servizio POS.

Lo scopo è quello di ridurre il più possibile la circolazione del contante, aumentando, conseguentemente, la tracciabilità dei pagamenti.

Mentre è certa la decorrenza del 1° Gennaio 2014 (ma sarà proprio così ?), non è ancora stato emanato il decreto attuativo della norma in oggetto e, per tale motivo, pur volendo anticipare la procedura non si saprebbe cosa esattamente fare. Andando però presso il proprio Istituto di Credito, questi potranno dare le informazioni del caso.

Ritornando ai soggetti obbligati, quindi, e per i motivi esposti, l’Amministratore di Condominio, quale professionista e prestatore di servizi, è anch’esso obbligato alla procedura in oggetto.

Qualche domanda però è già pervenuta, e più precisamente ?

Come ci si deve comportare con i versamenti eseguiti dai condomini presso lo Studio dell’Amministrazione, il quale, ricordiamo, potrebbe svolgere l’attività anche attraverso una società di persone e/o di capitali ? Dobbiamo fare un POS per ogni condominio ? e se non facessimo nulla ?

Dubbi, incertezze, caos ! Spesso, però, siamo noi stessi a complicarci la vita perché, talmente abituati alle difficoltà, non riusciamo a vedere le cose semplici.

Abbiamo specificato in premessa che l’obbligo riguarda le attività di vendita al minuto e le prestazioni di servizi, anche da parte dei professionisti in genere. Detto questo, l’Amministratore di condominio è coinvolto, solo ed esclusivamente, quale professionista in conto proprio.

Il Condominio non esercita alcuna attività, né al minuto e né ad altro titolo e non esercita neanche una attività di servizi professionali. Il condominio, ci è stato insegnato è l’insieme di proprietà private e parti comuni ad esse, e gestisce, attraverso un amministratore quelli che sono le necessità verso se stessi e non a favore di altri: dovremmo avere un POS per ogni condominio per la riscossione delle rate periodiche condominiali ? Sarebbe una cosa “abnorme”, insensata e fuori logica !

Per il momento, mi fermo qui. L’informativa è data e ognuno di noi si dovrà adoperare secondo le norme illustrate.

Per completezza di informazione però è corretto dire che a fronte di tutte le disposizioni illustrate, in caso di inosservanza alle stesse, non è prevista alcuna sanzione ! Non a caso è stato usato un carattere piccolo, in quanto, a seguito di tale mancanza, ognuno di noi potrebbe decidere di conseguenza, salvo una previsione sanzionatoria in fase di decreto attuativi.

CARATOZZOLO dr RAFFAELE