PROROGA REDAZIONE DVR microimprese
Il D.Lgs 81/2008 all’art. 29 comma 5 secondo periodo, prescriveva la redazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello stesso e comunque non oltre il 30/6/2012 per i datori di lavoro con non oltre 10 lavoratori alle proprie dipendenze.
Secondo il mio personale parere, la problematica riguarda anche il CONDOMINIO, se datore di lavoro e più precisamente.
1)- Indipendentemente dalla tempistica entro la quale si può redigere il DVR, tutti i Datori di lavoro interessati (fino a 10 dipendenti occupati), in attesa di un documento standard da emanare da parte del legislatore, possono fare una AUTOCERTIFICAZIONE che attesti l’avvenuta valutazione del rischio nel luogo di lavoro;
2)- Tale autocertificazione sostituisce , temporaneamente, il DVR ma NON la valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
3) – Tale autocertificazione permane fino a quando non viene approvato il contenuto del modello “standard”;
Fatte le doverose precisazioni, il D.L. 57 del 12/05/2012 proroga, di fatto, il termine ultimo del 30 giugno 2012
al 31 Dicembre 2012
(salvo ulteriore proroghe).
SUGGERIMENTO:
– Chi non avesse fatto neanche l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi (sempre per i datori di lavoro con non oltre 10 occupati) è bene che vi provveda e velocemente, il tutto per evitare pesanti sanzioni.
– E’obbligatorio procedere alla valutazione dei rischi, oltre che necessario-opportuno e intelligente, a prescindere dalle sanzioni, per evitare grosse responsabilità in caso di incidente ai lavoratori, intendendo anche per lavoratori non solo i propri dipendenti, ma anche le ditte esterne alle quali dobbiamo segnalare i rischi presenti nel sito dove si deve operare.
– In sede Condominiale, ritengo che non sia necessario avere una specifica delibera assembleare, rientrando nel 2° e 4° comma del 1130 (Attribuzioni dell’Amministratore) sia la valutazione dei rischi e conseguente autocertificazione, sia il Documento di valutazione dei rischi. Tale convinzione deriva anche dalla esiguità della spesa occorrente per tale adempimento.
– Non è mai semplice fare una valutazione dei rischi, e quasi sempre è necessario avere il servizio da parte di terzi specializzati, fermo restando l’obbligatorietà della firma da parte del datore di lavoro (o chi per esso, quale l’Amministratore condominiale), il quale non può demandare ad altri tale compito, salvo sempre il rivalersi su chi materialmente ha provveduto al servizio in oggetto.
CARATOZZOLO Dr RAFFAELE