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REDDITOMETRO: le prime comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

In data 11 Novembre 2011, l’aggiornamento fiscale n. 40, si era occupato del restyling dell’istituto del Redditometro: metodo di accertamento sintetico dei redditi dichiarati dal 2009 in poi. Il vecchio istituto, valido dal 1992 al 2008, resta applicabile solo per dette annualità e, per la verità, è stato poco utilizzato dall’Agenzia delle Entrate.

In questi giorni sono state recapitale a molti contribuenti lettere riferite a tale metodo di accertamento e relative all’anno 2010.

Ovviamente la prima reazione è stata di dubbio, incertezza, di domande sul comportamento da adottare, sulle modalità di risposta e sui metodi di difesa. In alcuni casi, sporadici per fortuna, la reazione è stata di panico in quanto le spese evidenziate e che, secondo il Fisco, il contribuente aveva effettuato, non rispondevano a verità !

Cerchiamo quindi, e con il consueto intento di fare chiarezza senza inutili allarmismi, di esaminare insieme il problema.

L’Agenzia scrive a molti contribuenti, i quali, secondo i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, nell’anno 2010 hanno effettuate spese per una o più categoria tra quelle previste (v. citato accertamento) e che, per il loro elevato valore, superano di gran lunga il reddito esposto in dichiarazione dei Redditi.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di spese per acquisto di immobile, per assicurazioni e per contributi. Nell’allegato alla lettera, viene evidenziata la categoria di spese interessata.

La lettera è SOLO una comunicazione e NON un accertamento, ma, nello stesso tempo è un AVVERTIMENTO per la situazione reddituale dichiarata e che, secondo l’istituto del redditometro, non è sufficiente a giustificare quella spesa.

Il classico esempio l’acquisto di un immobile per € 200.000,00 a fronte di una dichiarazione che portava redditi per un totale di € 35.000,00 (terreni, case, stipendio). Indipendentemente dalla azione a volte “persecutoria” del Fisco, bisogna ammettere che quella situazione è anomala e che necessita di un chiarimento.

La richiesta di chiarimento, potrebbe arrivare nel momento in cui, quella dichiarazione dei redditi, verrà esaminata (tra un anno, un anno e mezzo da oggi). In quel momento, il contribuente destinatario della richiesta di chiarimenti, dovrà dimostrare, con dati certi e di qualunque tipo, come quelle spese sono state effettuate anche in presenza di un reddito di gran lunga inferiore.

Le giustificazioni, senza entrare nel dettaglio della normativa in oggetto, possono essere le più diversificate, purchè però incontestabili. E qui, probabilmente si potrà avere qualche difficoltà.

La classica frase: “i soldi me li ha dati il nonno” o il padre, la madre o il parente americano, è ammissibile se riesco a recuperare la tracciabilità dell’operazione che affermo essere stata perfezionata prima dell’acquisto. Occorrerà quindi recuperare la copia dell’estratto conto del “nonno” o del parente, e la copia dell’estratto conto del contribuente , al fine di costatare che quella somma di denaro è “uscita” da un conto per “entrare” in un altro e da qui è andata a coprire, in tutto o in parte, il debito per l’acquisto dell’immobile.

Ulteriore giustificazione potrebbe derivare da uno smobilizzo di titoli, da un riscatto di assicurazione, ma anche da una vincita, purchè, sempre si dia la prova di quanto affermato.

Inoltre occorrerà ricostruire l’importo effettivamente sostenuto: si potrebbe, infatti, aver acquistato un immobile, finanziando l’acquisto in tutto o in parte con un mutuo, con una permuta, con una precedente vendita di altro immobile ecc. ecc.

Per il momento, comunque, possiamo anche non rispondere, proprio perché, quella lettera, è solo un “atto di cortese collaborazione” tra Fisco e contribuente (almeno così intende il Suo Direttore), affinchè il contribuente stesso si prepari a “cercare le carte” che gli potrebbero essere utili al momento della richiesta ufficiale.

Nello stesso tempo, la stessa lettera, vuole essere da “guida” per la imminente dichiarazione dei redditi, dove, tra l’altro, ci viene consigliato di verificare altre situazioni similari (magari per altre categorie di spese) e quindi adottare un comportamento più “consono” alle proprie capacità contributive.

In generale, quindi, nessun allarmismo e nessuna preoccupazione, ma solo impegno e ricerca di documenti dell’anno 2010. La preoccupazione, viceversa, dovrà cominciare a circolare nel caso in cui non riesca, in alcun modo, a giustificare l’esborso di quelle somme non “coperte” dai redditi dichiarati, o meglio, di cui non è possibile dimostrare con certezza la provenienza indiretta.

Per pro-memoria, si riporta di seguito l’aggiornamento del 2011:

“LE SPESE RILEVANTI AI FINI DEL NUOVO REDDITOMETRO

Ricordiamo brevemente il concetto di “redditometro”, specificando che esso è uno strumento fiscale, previsto dalla legge,  per calcolare in modo sintetico il reddito si ogni contribuente e ritenuto congruo rispetto alle spese effettuate.

In verità tale strumento è entrato in vigore nel lontano 1992, è stato poco utilizzato anche perché, prima di determinare il reddito ritenuto congruo, venivano determinate anche le spese in modo particolare: si supponeva, per esempio, che per potersi mantenere quella casa di abitazione occorrevano tante lire per ogni mq, o per ogni cv in caso di autovettura ecc. ecc.

Viceversa, la nuova versione del redditometro, applicabile dal 2009, parte dalle reali spese fatte e che, sommate tra loro, devono corrispondere ad un reddito almeno pari, con possibilità di dimostrare la provenienza, diversa dalle proprie risorse, delle differenze accertate.

Ovviamente le spese che vengono considerate come indici di calcolo sono variate negli anni e si sono aggiornate con i tempi moderni (nel 1992 non si parlava di centri benessere, o di intermediazioni immobiliari ecc. ecc.).

In questo contesto, pertanto, portiamo a conoscenza le diverse tipologie di spesa, che saranno presa a base di calcolo, riservandoci di analizzare i possibili accertamenti con i relativi limiti o inasprimenti sanzionatori.

Elenco delle voci di spesa rientranti nella valutazione del “Redditometro”:

Spese relative all’abitazione

– Abitazione principale

– Altre abitazioni

– Mutui

– Ristrutturazioni

– Intermediazioni immobiliari

– Collaboratori domestici

– Elettrodomestici

– Apparecchiature elettroniche

– Arredi

– Energia elettrica

– Telefonia fissa e mobile

– Gas

Spese relative ai mezzi di trasporto

– Automobili

– Minicar

– Caravan e moto

– Natanti e imbarcazioni

– Aeromobili

– Mezzi di trasporto in leasing o noleggio

Spese relative a polizze di assicurazione

– Responsabilità civile

– Incendio e furto

– Vita

– Danni

– Infortuni

– Malattia

Spese relative a contributi previdenziali

– Obbligatori

– Volontari

– Previdenza complementare

Spese relative a istruzione

– Asili nido

– Scuola per l’infanzia

– Scuola primaria

– Scuola secondaria

– Corsi di lingua straniera

– Soggiorni di studio all’estero

– Corsi universitari

– Tutoraggio, corsi di preparazione agli esami

– Scuola di specializzazione

– Master

– Canoni di locazione per studenti universitari

Attività sportive e ricreative, cura alla persona

– Attività sportive

– Circoli culturali

– Circoli ricreativi

– Cavalli

– Abbonamenti pay-tv

– Giochi on-line

– Abbonamenti eventi sportivi e culturali

– Viaggi organizzati

– Alberghi

– Centri benessere

Altre spese significative

– Oggetti d’arte e d’antiquariato

– Gioielli preziosi

– Spese veterinarie

– Donazioni in denaro alle ONLUS

– Assegni corrisposti al coniuge

– Donazioni effettuate

Come specificato in premessa, la somma delle spese effettuate andrà comparata al reddito dichiarato e verificato lo scostamento (lieve, medio, elevato) l’Agenzia delle Entrate procederà o a soprassedere, o ad approfondire con ulteriori indagini, o procedere ad un accertamento sintetico.

La prima fase sarà sperimentale e diretta a verificare l’effettiva operatività del nuovo mezzo di indagine, per passare quindi a regime.

In pratica, da oggi (anche se applicabile dal 2009) ognuno di noi dovrà fare dei conteggi “a scalare”, partendo cioè da una cifra corrispondente al proprio reddito (reale o stimato che sia) decurtarla di una cifra corrispondente a quella spesa, che di volta in volta si effettua, per arrivare ad un punto di pareggio, oltre il quale significherebbe spendere più di quanto si avrebbe la possibilità di fare.

Ovviamente parliamo di spese di cui resta una tracciabilità certa. “

CARATOZZOLO dr RAFFAELE