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RESPONSABILITA’SOLIDALE negli APPPALTI e SUBAPPALTI con COINVOLGIMENTO del COMMITTENTE

Parliamo della solidarietà tra appaltatore e subappaltatore con il coinvolgimento del committente che, nel caso della nostra professione, sembrerebbe riflettersi sul condominio in caso di appalti per lavori di manutenzione ordinarie/straordinaria.legge 134/2012.

L’art. 13 di detta legge, ha non solo modificato il comma 28 dell’art. 35 del d.l. 4/7/2006 n. 233, a sua volta convertito il legge 4/8/2006 n. 248, ma ha anche aggiunto altri due comma: il 28-bis e il 20-ter.

Riepilogando le disposizioni oggi in vigore grazie al decreto sviluppo, si nota che:

– il comma 28 parla della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in relazione al mancato versamento delle ritenute di acconto e dell’iva sulle operazioni compiute in conseguenza dell’appalto (persone e fatture), con la possibilità di evitare tale responsabilità accertando (da parte dell’appaltatore) la regolarità fiscale del subappaltatore . tale regolarità potrà essere avallata da una dichiarazione di un professionista o, ultima modifica (!!!) attraverso una autodichiarazione dell’appaltatore stesso.

– il comma 28-bis, coinvolge anche il committente non nella responsabilità solidate, che quindi resta circoscritta tra appaltatore e subappaltatore, ma nel controllo di quella regolarità contributiva avallata dai mezzi sopra specificato.

In mancanza di accertamento della regolarità fiscale o in mancanza di verifica di quell’adempimento, sia l’appaltatore che il committente, ognuno per la parte che gli compete, può legittimamente sospendere i pagamenti previsti dal contratto di appalto.

In sintesi:

L’appaltatore chiederà al subappaltatore la dichiarazione (sua o del suo consulente) di regolarità nei versamenti iva e ritenute di acconto, e in caso di non ricevimento della documentazione non procede al pagamento di quanto pattuito.

Il committente chiede all’appaltatore quei documenti che, questi, ha chiesto e ricevuto dal suo subappaltatore e in caso di non ricevimento sospende i pagamenti.

Fatta l’articolata ma necessaria premessa, se il committente fosse il condominio, sembrerebbe che anche questi ne sarebbe coinvolto dalla normativa esaminata.

Ma dall’esame del decreto sviluppo manca il novello comma 28-ter che circoscrive l’applicazione della norma ai

soggetti che stipulano contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” .

Nel mio aggiornamento settimanale n. 28/2012 avevo già espresso il mio modesto parere, escludendo il condominio come committente coinvolto proprio perché il condominio stesso e’un privato, o meglio, una pluralità di privati rappresentati da un amministratore ma che, in ogni caso, non stipula contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”

Come dicevo in premesso c’è stata una interpretazione definita “fantasiosa” che, viceversa, includeva anche il condominio quale soggetto committente , in quanto non conterebbe, secondo l’autore, la soggettività bensì l’oggetto della prestazione, che, indubbiamente é soggetta ad iva.

Nel malaugurato caso  dovesse essere confermata tale tesi, vorrebbe dire che ogni soggetto privato che stipula un contratto di appalto e conseguente subappalto, ne sarebbe coinvolto e sanzionabile in caso di non ottemperanza, con una multa da € 5000 a € 200.000 !!!!!

Che la nostra interpretazione sia conforme all’intenzione del legislatore, al di là di altre interpretazioni “fantasiose” anche se “autorevoli”, lo dimostra la circolare n. 54 dell’11 ottobre 2012, la quale in relazione ai soggetti obbligati, ultimo periodo, così si esprime:

dal campo di applicazione del più volte citato art. 29 ( comma 2 del D,Lgs 276/2003) restano fuori i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività di impresa o professionale, nonché i committenti pubblici

Per concludere:

Non credo che la imminente circolare chiarificatrice (sarà poi tale ?) possa coinvolgere il condominio, ma anche quando ciò avvenisse, si ricorda che le circolari, le risoluzioni, gli interpelli non sono mai vincolanti ne’per il contribuente e ne’per l’amministrazione a cui è diretta, e in caso di contestazione si potrà legittimamente impugnare il provvedimento sanzionatorio con ottime possibilità di vittoria.CARATOZZOLO dr RAFFAELE