In più occasioni si era affermato che le somme versate dall’Amministratore di condominio, per opere di manutenzioni ordinarie/straordinarie e di riqualificazione energetica, andavano ripartite tra TUTTI i condomini e NON solo tra quelli che avevano versato gli importi loro spettanti.
Questa interpretazione (restrittiva, ma letterale) era stata male accolta dagli operatori in quanto, per loro, l’agevolazione spettava solo in presenza di avvenuto pagamento da parte dell’avente diritto, e ripartizioni diverse avrebbero penalizzato i più virtuosi.
Il concetto era chiaro, anche se di difficile spiegazione, data anche la sottile linea di demarcazione tra il “dovuto” e il “versato”.
Andiamo per gradi:
Viene approvata una spesa per manutenzione (ordinaria o straordinaria, ma sempre agevolabile a livello condominiale) e fatta la ripartizione per millesimi di proprietà (o diversa convenzione ai sensi dell’art. 1123 c.c.).
Si stabiliscono date di versamento delle relative rate, si comincia a riscuoterle e solo dopo due mesi si iniziano le opere. In base al contratto di appalto firmato è previsto un acconto ad inizio lavori di un certo ammontare (pari, generalmente, alle rate richieste per quella data). L’Amministratore però, alla data del versamento del 1° acconto, non ha i fondi sufficienti perché alcuni condomini risultano morosi della differenza.
L’Amministratore, giustamente, versa quanto in suo reale possesso con bonifico da ristrutturazione e tale versamento segna l’importo da ripartire.
Ma la domanda è ed è sempre stata: tra chi ripartisce quella somma ? tra tutti o solo tra coloro che hanno permesso quel versamento, escludendo, quindi, i condomini morosi ?
L’interpretazione, si ripete, era quella di “tra tutti” , mentre i comportamenti reali di molti operatori era stata “solo tra coloro che avevano versato”.
Orbene, l’interpretazione originaria, è stata confermata dalla risposta ad una specifica richiesta di consulenza giuridica fatta dal Centro Studi Nazionale all’Agenzia delle Entrate. (istanza n. 954-97/2012 e risposta per fax del 17 ottobre 2013)
La conseguenza è, ovviamente, quella rilevata dai fautori dei “contrari” a tale interpretazione e più precisamente: ripartendo le somme versate tra tutti, viene evidenziato un importo “agevolabile” anche per coloro che non hanno versato, mentre per coloro che hanno versato tutto, si riduce l’importo agevolabile per quella annualità.
Nel riparto però, si dovrà evidenziare che, quel condomino o quei condomini, non hanno versato le somme e che, alla data del 31/12 l’agevolazione non spetta. (sappiamo anche che, questi, versando le somme arretrate entro il periodo di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, possono, comunque usufruire dell’agevolazione).
L’anno successivo, o quando quei condomini regolarizzano la propria posizione e l’Amministratore effettua il restante versamento, ripartirà, ancora una volta, tra TUTTI i condomini, riequilibrando la posizione di coloro che, nella prima ripartizione erano stati penalizzati.
In sintesi: il concetto di spettanza o meno dell’agevolazione, va riferita all’effettivo versamento delle rate e NON sul modo di ripartire i versamenti effettuati dall’Amministratore.
CARATOZZOLO dr RAFFAELE