Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

RISCHI da STRESS LAVORO CORRELATO

Il 31/12/2010 rappresenta la data di avvio della valutazione dei rischi da stress lavoro- correlato.

Il termine suddetto è entrato in vigore dopo essere stato oggetto di precedente proroga nell’anno 2010.

Poiché il rischio da prendere in esame non è solo quello “tradizionale” e materiale (sostanze pericolose ecc.) ma riguarda anche una situazione “immateriale” legata alle condizioni dell’ambiente di lavoro, la relativa valutazione riguarda TUTTI i datori di lavoro privati e pubblici.

Nell’ambito condominiale riguarda sia i lavoratori occupati presso il condominio (portiere, addetto alle pulizie ecc.), ma anche i dipendenti degli studi dell’Amministratore, in aggiunta alla valutazione dei rischi in generale e relativi ai vari settori di appartenenza e già pienamente operativa come previsto dal D.Lgs 81/2008.

Ma in concreto, cos’è lo “stress lavoro-collegato” ?

Secondo l’Accordo Europeo dell’08/10/2004 e previsto dall’art. 28 co.1 del D.Lgs 81/2008 per “stress” si intende una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle aspettative in loro riposte o alle richieste (lavorative) loro rivolte. In base alla definizione data, lo “stress lavoro-correlato” è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

Valutare quindi  tale “stress” fa parte della stessa valutazione dei rischi prevista dalla normativa e ormai attuata da tutti i datori di lavoro (sarà proprio cosi ?) anche se con tempistiche diverse.

Se la data del 31/12/2010 rappresenta l’inizio delle operazioni di valutazione dello stress lavoro-collegato, ciò vuol dire che da quella data sia il DVR (Documento Valutazione dei Rischi) o la semplice Autocertificazione (enti o ditte con meno di 10 dipendenti) dovranno essere integrate dalla relazione che dichiara sia l’inizio delle operazioni di valutazione del rischio “stress” sia le linee guida che ogni datore si prefigge di perseguire per raggiungere entro un determinato periodo di tempo le condizioni ideali per eliminare o contenere al massimo tale rischio per la salute dei propri dipendenti.

Le operazioni di tale valutazione vanno effettuate con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e, se presente, anche del medico competente.

Dall’analisi delle condizioni che determinano stress, si possono evidenziare tre categorie di indicatori del problema esistente, e più precisamente:

1)- Eventi sentinella, da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuali (ripetute assenze per malattie, lamentele del personale dipendente, segnalazione del medico competente di situazioni da tenere sotto controllo)

2)- Fattori di contenuto del lavoro ( problematiche alle attrezzature, ritmi di lavoro, lavori svolti in assenza di competenze specifiche)

3)- Fattori di contesto del lavoro (Ruoli del dipendente nell’organizzazione interna, autonomia nelle decisioni, conflitti di lavoro per problematiche interpersonali)

In teoria, potrebbero non emergere situazioni tali da richiedere correzioni “in corso d’opera”; in questo caso si segnala tale situazione nei documenti citati (DVR o Autocertificazione) con il semplice impegno a monitorare nel tempo la situazione.

Se, viceversa, emergono anomalie tali da dover intervenire, si dovrà esplicitare un piano di intervento pianificato in un preciso lasso di tempo.

Chi scrive ha già da tempo valutato tale rischio dei propri dipendenti attraverso apposite schede – questionario e successiva elaborazione delle risposte date, e i risultati sono stati alquanto inaspettati (in senso negativo) e tali da dover realmente fare un piano di intervento programmato.

Chi volesse approfondire l’argomento, sia con incontri nelle singole Provinciali che individualmente, il sottoscritto si dichiara disponibile a valutare ipotesi di collaborazione con tutti i colleghi.

OPERE di URBANIZZAZIONE e ritenuta di acconto.

Non è raro il caso in cui per poter eseguire delle opere straordinarie è necessario pagare al Comune somme per opere di urbanizzazione. Orbene tali spese rientrano nelle agevolazioni del 36% o del 55% nella stessa misura in cui rientrano le opere a cui si riferiscono.

Più dettagliatamente: se trattasi di manutenzione ordinaria in appartamento privato, tali opere non sono agevolabili e, per lo stesso motivo non sono agevolabili neanche le eventuali somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione; se, viceversa, le stesse opere vengono eseguite da un condominio, al pari delle manutenzioni straordinarie, sono deducibili sia le opere che le eventuali somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione.

Fatta la precisazione, si informa che la circolare n. 3/E del 4/1/2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate, specifica che, trattandosi di somme dovute al Comune, le stesse possono non essere pagate con il bonifico da ristrutturazione, ma attraverso i canali previsti dall’Ente stesso, senza per questo perdere il diritto alla detrazione da parte dell’erogante.

Il motivo di tale chiarimento è quello di evitare che la Banca effettui la ritenuta di acconto del 10%.

La stessa circolare specifica che, nel caso in cui il soggetto erogante dovesse comunque effettuare il versamento tramite bonifico da ristrutturazione, la Banca nel verificare che il beneficiario è il Comune, si deve astenere dall’effettuare la trattenuta.

Se la Banca non dovesse conoscere la nuova circolare (cosa molto probabile visti i tempi con cui ha recepito la normativa relativa alla nuova ritenuta di acconto nel luglio 2010) e dovesse effettuare ugualmente la trattenuta, il Comune può richiedere il rimborso con le solite procedure previsti in casi similari o, eventualmente procedere alla c.d. compensazione.

RIPARTIZIONE SPESE tra PROPRIETARIO e INQUILINO

Un problema che si protrae da tempo è quello relativo all’individuazione del soggetto che deve contribuire alle spese di manutenzione ordinaria/straordinaria di un immobile in condominio, quando tra l’esecuzione dell’opera e il relativo addebito della spesa, avviene un passaggio di proprietà.

L’Amministratore a chi deve imputare la spesa ? A colui il quale era ancora proprietario quando è stata presa la decisione o a colui il quale, essendo diventato nuovo proprietario, ha usufruito della miglioria ? E se l’esecuzione dell’opera è avvenuta in tempo successivo alla delibera, a chi spetta pagare la relativa spesa.

Fino alla fine dell’anno scorso, vi erano due correnti di pensiero derivanti, però, da sentenze delle Corte di Cassazione in contrasto da loro. Una che individuava il soggetto debitore in colui che era il legittimo intestatario nel momento “gestorio” dell’opera (momento in cui l’opera era stata fatta), anche se il pagamento avveniva in epoca successiva; l’altra che individuava il soggetto obbligato in colui il quale aveva partecipato alla decisione assembleare.

A fine anno 2010, la Corte di Cassazione, con sentenza n, 24654 mette un punto fermo (ma sarà proprio l’ultimo ?) sulla materia distinguendo però i lavori in “necessari o meno” ed individuando i periodi in cui gli stessi vengono eseguiti e “ratificati”.

In dettaglio: Se un Amministratore provvede ad eseguire opere ritenute necessarie (ordinarie) per poi far ratificare il tutto in sede di Assemblea, la stessa delibera non ha valore “costitutivo”, bensì assume valore “dichiarativo” o di sola ratifica. In questo caso il soggetto debitore è da ricercare nel proprietario esistente al momento dell’esecuzione dell’opera (venditore). Se, viceversa, l’opera richiedendo una preventiva delibera (straordinaria) o è una decisione successiva all’opera ma che non si limita alla sola ratifica, allora il soggetto è colui che ha partecipato alla delibera dell’opera stessa.

Ovviamente, non mancheranno critiche a tale decisione per i vari risvolti che la stessa potrà avere in casi particolari e, come al solito, non presi in considerazione dai Giudici.

GARDONE VT,lì 08 Gennaio 2011

CARATOZZOLO dr RAFFAELE