Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

RITENUTA di ACCONTO in Condominio.

Per opportuna conoscenza, si ritiene utile informare che la manovra fiscale, con decorrenza 6 Luglio 2011, ha ridotto l’aliquota della ritenuta di acconto su bonifici diretti al risparmio fiscale (36% e 55%), riportandola dall’attuale 10% all’originario 4%.

Permane, comunque, il soggetto obbligato ad effettuare la trattenuta che è l’Istituto di credito o l’Ufficio postale presso il quale si effettua il bonifico.

La modifica, per altro già preannunciata anche attraverso i nostri aggiornamenti fiscali, NON coinvolge in alcun modo gli Amministratori di condomini, i quali restano esonerati dall’obbligo di trattenuta ritenuta di acconto su quelle fatture per le quali provvede altro soggetto.

Poiché siamo anche in clima di Modello 770 (a nome del Condominio) e di Unico 2011 (per i redditi propri dell’Amministratore), si coglie l’occasione per ricordare ai colleghi che le fatture, oggetto di trattenuta della ritenuta di acconto da parte di soggetti diversi dall’Amministratore stesso (Banche o Poste), dovranno essere ricomprese nel famoso modello AC.

Per uno stesso fornitore, si potrebbe avere l’obbligo di inserirlo in entrambi i modelli , anche se con dati diversi e più precisamente:

– Fatture ricevute per ristrutturazioni edilizie su parti comuni condominiali dall’1/1/2010 al 31/5/2010 e sulle quali è stata trattenuta e versata (entro il 30/6/2010) la ritenuta del 4% a cura dell’Amministratore: Queste fatture vanno inserite nel modello 770/2011 per l’anno 2010;

– Fatture ricevute dall’1/6/2010 in avanti e per le quali non è stata trattenuta la ritenuta di acconto (essendo il periodo ricadente dopo il 30/6 l’obbligo si era spostato alla Banca o Posta e pari al 10%): Queste fatture vanno inserite nel modello AC dell’Unico dell’Amministratore (tanti AC per quanti sono i condomini amministrati).

Lo stesso Appaltatore che ha fatto dei lavori sia nella prima che nella seconda metà dell’anno e finalizzati al risparmio fiscale, risulterà inserito in entrambi i modelli proprio per la diversità del soggetto che ha operato la ritenuta di acconto, indipendentemente dalla sua quantificazione del 4 o 10%.

RAVVEDIMENTO OPEROSO “GIORNALIERO”

E’ormai a conoscenza di tutti che, in caso di errore e/o omesso versamento di imposte e tasse varie, possiamo sempre “ravvederci” pagando una sanzione a secondo dei giorni di ritardo: entro 30gg il 3%, entro l’anno il 3,75%:

In merito a tale possibilità hanno introdotto un “ravvedimento sprint giornaliero” e pari allo 0,20 % al giorno per non oltre 14gg di ritardo.

In pratica se mi accorgo di aver versato meno del dovuto e mi “ravvedo” entro 14 gg dalla data prevista per l’adempimento, posso sanare il tutto versando lo 0,20% al giorno e per non più del 2,80% (0,20 x 14gg), dopo di che si applicheranno le % a regime e come sopra evidenziato.

A completezza di informazione, si ricorda che la sanzione entro i 30gg è stata del 2,50% fino al 31/1/2011 per passare al 3% dall’1/2/2011, mentre per i ritardi oltre i 30gg e fino al termine dell’anno successivo, il 3% previsto fino a fine gennaio è passato al 3,75% sempre dal 1° Febbraio 2011.

In pratica, oltre il 14° giorno di ritardo, la % si uniforma alla regola generale in vigore da febbraio del 2011.

GARDONE VT,lì 11 Luglio 2011

CARATOZZOLO dr RAFFAELE