Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

Ritenuta d’acconto 4% su prestazioni occasionali: precisazioni.

Spesso diamo per acquisite nozioni basi di anni precedenti, continuiamo ad applicarle quotidianamente, per poi accorgi che ci era “sfuggito” qualche particolare anche di una certa importanza.

E’questo il caso dei contratti interessati all’applicazione della ritenuta di acconto del 4%.

La norma risale all’1/1/2007, anno in cui il condominio è stato chiamato ad operare la ritenuta di acconto pari al 4%, oltre che per i casi già previsti dall’1/1/1998, anche per i contratti di appalto.

All’epoca, avevamo anche chiarito che erano interessati anche i contratti d’opera, essendo questi assimilati al quelli di appalto, anche se con garanzie e prescrizioni più brevi del primo.

Ma, sempre in quell’anno, avevamo anche chiarito, o avremmo dovuto chiarire meglio, che oltre ai contratti di appalto e d’opera erano anche coinvolte le prestazioni occasionali, riconducibili alle due specie di contratti citati.

Richiamando esplicitamente la circolare 7/E del 7/2/2007 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 3 si legge che la ritenuta si applica “sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell’esercizio di imprese, ovvero nell’esercizio di attività commerciali non abituali…..”

Orbene, mentre non si cita esplicitamente il contratto d’opera, in quanto una “sottospecie” dell’appalto, viene chiaramente inserita l’attività commerciale esercitata in modo non abituale, quindi, in modo occasionale. Non solo ma, inserendo la parola ”commerciale”, si è voluto escludere ogni prestazione, anche se occasionale, ma riferita a lavoro autonomo.

In sintesi, la norma ci dice che sono soggetti a ritenuta del 4% sia le prestazioni derivanti da contratto di appalto e di opera, ma anche le prestazioni aventi lo stesso contenuto dei citati contratti, ma svolti in modo non abituale e quindi occasionalmente. Se, viceversa, siamo in presenza di prestazioni occasionali di lavoro autonomo ( consulenza aziendale svolta da un ragioniere non nell’esercizio abituale della propria professione) anche se la prestazione è da considerarsi occasionale, permale l’assoggettabilità alla ritenuta di acconto del 20%.

Quanti di noi hanno applicato correttamente la ritenuta di acconto sulle prestazioni occasionali, facendo quindi l’esatta differenza tra il contenuto commerciale e quello autonomi ? Forse è meglio non indagare !

Secondo il mio modesto parere, anche se ritengo doveroso conoscere bene le normative che ci riguardano come amministratori, sarebbe più grave non applicare alcuna ritenuta, piuttosto che applicarne una più elevata ( il 20% al posto del 4%), fermo restando che, formalmente è un errore: in Italia, spesso o quasi sempre, prevale la forma sul contenuto.

La precisazione sopra riportata è stata fatta su precisa richiesta di un collega e in dipendenza di un articolo pubblicato sul sito dell’ANACI di Roma.

Sperando di fare cosa gradita, allego alla presente una serie di slide sulle ritenute di acconto nel Condominio e oggetto di mie specifiche lezioni all’interno dei vari corsi organizzati dalle sezioni ANACI della Lombardia.

GARDONE VT,lì 19 Febbraio 2011

CARATOZZOLO dr RAFFAELE