Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

L’art. 15 del DL 185/2008 (cd “Decreto Anticrisi”) e successiva conversione permette, ancora una volta, la rivalutazione dell’immobile posseduto dalle imprese con un versamento di imposta sostitutiva del 7% (se immobili ammortizzabili) o del 4% ( per quelli non ammortizzabili),
La norma sembra escudere (letteralmente) le ditte individuali, mentre aurorevoli interpretazioni danno anche ad esse tale possibilità.
E’di importanza fondamentale che gli immobili “rivalutabili” siano presenti sia nel Bilancio al 31/12/2007 che in quello al 31/12/2008, pena la decadenza della possibilità.
Il vantaggio dell’istituto della rivalutazione sta nel fatto che, anche se dopo un determinato periodo di tempo, l’impresa può ammortizzare il nuovo valore ottenendo così un maggior costo e quindi un minor utile di esercizio.
Da non sottovalutare anche la rivelanza ai fini della rivendita del bene rivalutato (anche qui dopo un determinato periodo di tempo di detenzione) che genererà una minor plusvalenza o spesso l’inesistenza di plusvalenza patrimoniale.
Attenzione: non possono essere rivalutati gli immobili “beni merce”
Poichè dalla rivalutazione emerge un “Fondo riserva da rivalutazione”, è data la possibilità di affrancare tale fondo (renderlo disponibile alla distribuzione) versando una ulteriore imposta sostitutiva.
In ogni caso la possibilità è allettante e da non sottovalutare