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Sentenza del Tribunale di Milano (ruolo generale 72656/13 sezione XIII civile).

Premesso che lo scopo di tale aggiornamento è solo quello di informare e non criticare un dispositivo che, per il suo contenuto, avrà certamente dei riflessi nei comportamenti futuri dell’amministratore condominiale, ci limitiamo a dare la relativa notizia.

Passiamo ai fatti:

Un condomino moroso si vede “disattivato” il servizio di riscaldamento, in funzione dell’accumulo delle somme dovute per mancato pagamento delle rate condominiali. L’Amministratore aveva applicato letteralmente il nuovo dettato dell’art. 63 c. III disp. att. codice civile e, in quanto suscettibile di godimento separato, aveva disattivato il servizio di riscaldamento.

Il condomino interessato, impugna il provvedimento, si rivolge al Tribunale e questi gli dà ragione richiamando l’art. 32 della Costituzione (diritto alla salute) ritenendo, con il provvedimento di disattivazione del servizio, leso tale diritto, e facendo prevalere questo a quello normato dalla riforma condominiale (legge 220/2012).

Ciò è potuto accadere in totale mancanza di clausole specifiche inserite nel regolamento di condominio e in mancanza di specifiche delibere assembleari. Sia il regolamento che le delibere avrebbero dovuto prevedere la possibilità di eventuale disattivazione, normando anche una gradualità temporale di avvisi dopo dei quali, si sarebbe potuto procedere alla disattivazione del servizio.

In mancanza di tutto ciò è da ritenersi applicabile la massima prudenza da parte dell’Amministratore, il quale, può incorrere in “incidenti di percorso” come quello esaminato per aver applicato la legge in modo letterale. 

Non mancheranno commenti certamente più autorevoli a questa sentenza in quanto tale e ai riflessi che, la stessa, avrà nel modo di operare quotidiano in ambito condominiale.

Richiamando ancora il III comma dell’art. 63 del c.c., si legge testualmente:

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore puo’ sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.”

Un ulteriore dubbio è dato dalla esatta interpretazione di quel “protratta per un semestre”, e più precisamente; da quando decorre il semestre ? da quando il debito è divenuto esigibile, e quando si intende tale ? Dalla chiusura del bilancio consuntivo ? dall’approvazione del preventivo ? o dalla scadenza delle rate condominiali ? Siamo proprio sicuri che il Bilancio preventivo dovrà essere approvato unitamente al Consuntivo, così come si è sempre fatto prima del 18/6/2013 ? Ha una logica approvare un preventivo di gestione annuale dopo sei mesi (termine per il rendiconto della gestione trascorsa) dall‘ inizio della stessa ? O forse dobbiamo fare due assemblee distinte ?

Se riteniamo, quindi, che basta applicare la “riforma del condominio” così come è scritta letteralmente, probabilmente non l’abbiamo ancora assimilata bene !

CARATOZZOLO dr RAFFAELE