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Un condomino, su propria iniziativa, ha convocato l’assemblea ordinaria del proprio Condominio (sprovvisto di Amministratore) al fine di nominare un professionista che gestisca problematiche generali del complesso.
Alcuni condomini, tramite un legale, hanno contestato la convocazione in quanto non conforme al dettato dell’art. 66 disp. att. del codice civile,il quale richiede che la convocazione debba essere fatta da almeno 2 condomini che rappresentanino 1/6 dei millesimi di proprietà (167millesimi).

I condomini che hanno contestato la forma della convocazione si sono fermati alla lettura del 1° comma dell’art. 66 e non hanno continuato con il 2° comma ed infine non hanno valutato la situazione genertale. Più precisamente: il 1° comma è applicabile in presenza di un Amministratore e, in questo caso allo stesso deve essere indirizzata la richiesta di convocazione fatta da almeno 2 condomini che rappresentano 167millesimi; il 2° comma, viceversa, in assenza di un Amministratore, abilita ogni condomino a convocare l’assemblea, la quale, ovviamente, sarà sovrana dell’approvare o meno le varie delkibere poste all’Ordine del Giorno della convocazione stessa.