STUDI di SETTORE dell’Amministratore di condominio.
Nell’ultima settimana si è notato un notevole incremento di dubbi, incertezze e preoccupazione circa il contenuto dei vari quadri degli Studi di Settore, e soprattutto per il risultato, spesso NON CONGRUO, che ne deriva.
In aggiunta a ciò, cominciano ad arrivare gli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate per la verifica della “non congruità” rilevata per l’anno 2009 (in corso di accertamento).
E se la preoccupazione era già latente per la compilazione del modello 2012 per il 2011, è diventata palese e fonte di domande varie.
Ovviamente è il proprio consulente fiscale a fare da “spalla” su cui riversare il proprio stato d’animo e quel senso di colpa nel sentirsi un “evasore” e quindi, come dice la pubblicità “un parassita”.
Occorre quindi ridimensionare il tutto, conoscere bene cosa sta succedendo, non allarmarsi e soprattutto, con l’aiuto del proprio consulente, preparare quelle strategie che possono servire sia oggi, per rispondere all’Agenzia, e sia domani in caso di accertamento.
Diciamo innanzitutto che la “chiamata” da parte dell’Agenzia delle Entrate per il 2009 è un atto dovuto senza il quale, la stessa Agenzia non potrebbe procedere ad emanare un avviso di accertamento e liquidazione di imposta. Vediamo come funzione il tutto nella realtà.
Il contribuente elabora la propria dichiarazione dei redditi, all’interno della quale compila le varie schede che compongono lo Studio di Settore. Si ricorda che lo Studio di Settore è lo strumento attraverso il quale il Fisco può determinare il reddito sintetico in base alle spese effettuate e il cui risultato viene messo a confronto con i compensi dichiarati. Nel caso in cui il volume di affari (totale di incassi o compensi) “presunto” che deriva dall’elaborazione di quello Studio di Settore, è inferiore a quello realmente dichiarato, si ha un risultato “CONGRUO” e quindi il contribuente può stare tranquillo (o quasi), mentre se si verificasse il contrario, il calcolo evidenzierebbe la somma ritenuta necessaria per integrare il dichiarato. A questo punto il contribuente può scegliere di “adeguarsi” (dichiarare cioè spontaneamente il di più preteso dal Fisco) o decidere di “non adeguarsi” e aspettare che gli eventi facciano il loro corso. Da un paio d’anni, con il permanere della crisi economica, pochi sono i casi di adeguamento spontaneo.
Adeguarsi non vuol dire “confessare una evasione”, ma è un modo più semplice e veloce per non avere dei possibili accertamenti.
Non adeguarsi, non vuol dire, stare tranquilli in quanto certi di aver dichiarato la verità.
Quando lo scostamento tra il dichiarato e il preteso dal Fisco è comprensibilmente “basso” (poche migliaia di euro di imponibile) è meglio adeguarsi, anche se a denti stretti, pur di evitare ripercussioni fiscali il cui esito è sempre imprevedibile e soprattutto incerto.
Quando lo scostamento è alquanto sensibile e si è certi di aver dichiarato la verità, si può prendere in considerazione la possibilità di subire un accertamento a cui far seguire un “ricorso tributario”.
Ciò che sta succedendo in questi giorni è proprio questo: l’Agenzia delle Entrate sta valutando le dichiarazione per l’anno 2009 e sta inviando un “invito al contraddittorio” a tutti coloro i quali sono risultati “non congrui” agli Studi di Settore per quella annualità.
Al contraddittorio è sempre bene aderire, anche se ciò non è obbligatorio.
All’Agenzia delle Entrate, detto invito serve quale presupposto obbligatorio per poter procedere ad un eventuale accertamento, il quale, senza quell’avviso, risulterebbe NULLO.
Non aderire al contradditorio da parte del contribuente, pur non essendo un obbligo, è una occasione persa per poter presentare le proprie memorie difensive, dimostrare la veridicità di quanto dichiarato e la inapplicabilità dei parametri idonei all’accertamento.
Tutto ciò che apparentemente sembra facile e scontato, nella realtà di questa casistica non è né facile e né tanto meno scostato. Il contribuente al quale il consulente, a quel tempo, aveva detto di non essere congruo e ventilata la possibilità di un accertamento, è portato a dire sempre più spesso, e a volte in modo baldanzoso e presuntuoso: “vengano pure, io sono a posto” oppure “ che vengano ad aprirmi i cassetti, non troveranno nulla” !!! Queste sono espressioni che se a volte, non sempre, condivisibili dal lato umano, oltremodo pericolose dal punto di vista legale e fiscale.
Si vada quindi al “contraddittorio” presso l’Agenzia delle Entrate e si spieghi esattamente ciò che è stata l’attività di quell’anno e, con documenti precisi e inconfutabili alla mano, si cerchi di far comprendere il perché non si è arrivati al risultato richiesto.
Per completezza, ma soprattutto per rispetto della realtà dei fatti, è molto difficile che l’Agenzia delle Entrate accetti le “prove” presentate dal contribuente, ritenendole sempre insufficienti, non probanti, non certe e soprattutto non idonee a giustificare lo scostamento.
In virtù di quell’invito al contraddittorio, dopo aver rifiutato le argomentazioni del contribuente, emanerà un avviso di accertamento con relativa liquidazione di imposta. In pratica non solo chiederà le imposte che si sarebbero dovute pagare in funzione dell’aumento degli incassi, ma aggiungerà ad esse sanzioni e interesse dal giorno in cui le stesse erano diventate esigibili.
Altro dilemma: cosa faccio adesso ? pago, non pago, stralcio tutto e succeda quel che deve succedere ?
La cosa che occorre fare in questi casi è, oltre a non perdere né la calma e né la lucidità, andare dal proprio consulente, il quale è già preparato a tale evento in quanto prevedibile in ogni particolare. E cosa potrà dire il consulente ? Pagare o non pagare ?
Ovviamente non si può dare una risposta generalizzata a questa domanda, ma la stessa deve scaturire da una approfondita e seria valutazione del provvedimento, con la visione però di ciò che può succedere a seconda della scelta operata.
Certamente la cosa più semplice sarebbe quella di pagare, ma in questo caso si sarebbe sbagliato a non averlo fatto in sede di contraddittorio, se non altro per le sanzioni ridotte che si sarebbero potute pagare.
Si potrebbe chiedere un “accertamento con adesione” e usufruire di qualche “sconto”; si potrebbe presentare ricorso con reclamo (ultima trovata in campo fiscale), si potrebbero pagare le sole sanzioni e fare ricorso per il resto delle imposte.
Non si vuole certamente entrare nel campo dei propri consulenti, i quali sono certamente in grado di consigliarvi la strategia migliore, ma il messaggio che si desidera dare è quello che ognuno di noi ha il proprio ruolo e lo svolge nel modo migliore. L’Agenzia delle Entrate cerca di recuperare tasse da evasione, e a volte, spesso, nel preciso intento di perseguire tale obiettivo, non valuta correttamente casi reali di non possibile congruità, che non corrisponde sempre a evasione o elusione. Il contribuente, pur avendo dichiarato la verità si trova, spesse volte, a dimostrare ciò che non può dimostrare in quanto, nel sistema fiscale italiano, c’è l’inversione dell’onere della prova. Non deve essere l’accusatore a dimostrare che ho evaso, bensì l’accusato a dimostrare di non averlo fatto !! cosa a volte veramente difficile se non impossibile.
E è proprio questa incertezza e questo sistema contorto di accertamento che richiede professionalità e competenza nell’affrontare ogni singola situazione, cosa che solo un professionista del settore è in grado di fare.
Ritornando al contenuto degli Studi di Settore, c è da rilevare che il frutto della sua elaborazione è il non ritenere congrui i compensi applicati per ogni unità amministrata in relazione alla “media nazionale” oppure alla “media regionale” o ancora alla “media provinciale”. Ma la prima domanda che viene subito in mente è la seguente: cosa fa una media ? quali sono i dati da cui tale media è scaturita ? quali sono le tariffe professionali applicabili in un ambito nel quale NON sono mai state approvate tariffe di settore ? Tante e tante altre sarebbero le domande da porre e che occorre che si faccia nei vari ricorsi da presentare contro eventuali avvisi di accertamenti.
Infine, molti colleghi si sono preoccupati per i dati da mettere nel rigo D9, D10 D46 ecc. ecc. ecc. e conseguentemente altrettanti sono stati i quesiti pervenuti. A tutti è stato detto di fare riferimento ai Bilanci consuntivi e ai dati in esso contenuti: solo facendo riferimento a tali dati, si potranno compilare le caselle richieste nel questionario degli Studi di Settore. Per il resto le istruzioni sono chiare, stranamente, anche se non si comprende, e non si tenta di farlo, il motivo di certe domande. Ma, come detto più volte: porsi domande in materia fiscale è cosa inutile e improduttiva.
GARDONE VT,lì 25 Luglio 2012
CARATOZZOLO Dr RAFFAELE