L’Amministratore non è legittimato a modificare o a richiedere la modifica di una tabella millesimale errata ed è obbligato a continuare ad applicarla fino a modifica.
In questo caso non è una delibera assembleare a provvedere a ciò, bensì sono gli stessi condomini, all’unanimità che, attraverso un accordo (contratto) modificano le stesse. In mancanza di una volontà comune, ogni condomino, se ne ricorrono i presupposti e con apposito procedimento, può chiedere all’Autorità Giudiziaria la revisione delle sptesse per palese errore sia di calcolo che di principio.