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In attuazione della direttiva 2009/91/CE, il D.M. 22 Novembre 2012 all’art. 52 ha modificato l’Allegato A del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192, inserendo per definizione del “Terzo responsabile dell’impianto termico” la “persona giuridica” ed elencandone requisiti e compiti.

Come era prevedibile immaginare, si è scatenato il caos !

Se è indicata la “persona giuridica” quale terzo responsabile, è chiaro (secondo una interpretazione immediata e di reazione naturale) che sono esclusi tutti le persone fisiche , anche se in possesso dei requisiti di legge, e, conseguentemente, anche le società di persone (Società semplici, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice), limitando quindi il tutto alle Società a responsabilità limitata e alle Società per Azioni.

Ma è proprio così ?

Non è compito di chi scrive, affermare o escludere la limitazione così come sembra dalla interpretazione letterale della definizione, ma è, viceversa doveroso, fare alcune considerazioni in merito e già condivise da molti autori e Enti.

Se la limitazione alle solo persone giuridiche fosse esatta, non si comprenderebbe il motivo per il quale, fino ad oggi, sono state abilitate tantissime persone fisiche a svolgere la funzione di “Terzo responsabile”.

Sarebbe difficile non rilevare, nella interpretazione restrittiva della definizione, una disparità di trattamento tra soggetti diversi, pur in presenza di uguali titolo e abilitazioni.

Sarebbe poco accettabile, nel contesto della norma, estendere il significato di “persona giuridica” a soggetto con “personalità giuridica”.

Se il legislatore avesse voluto indicare specificatamente le società a responsabilità limitata o le società per azioni, quali unici destinatari dell’assunzione dell’incarico di “terzo responsabile”, non avrebbe avuto alcun motivo di non farlo.

Viceversa, ha detto solo, dopo l’intestazione del “Terzo responsabile dell‘ impianto termico: la persona giuridica….” , intendendo riferirsi, con espressione alquanto discutibile quanto ormai “normale”, ad un soggetto in generale titolare di requisiti giuridici atti a svolgere quella funzione.

La considerazione precedente deriva anche dall’esistenza di alcune pronunce della Corte di cassazione, in date precedenti alla disposizione in oggetto e quindi in periodi non sospetti, che ha affermato (Cassazione sez. II penale, sentenza 20/4/2011 n. 15657) quanto segue:

“L’attività riconducibile all’impresa individuale è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa come società di persone o di capitali. Tuttavia non può negarsi che l’impresa individuale, ben può assimilarsi alla persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività, il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli art. 2082 e 2083 del c.c.”

Si riportano gli artt. citati:

CARATOZZOLO dr RAFFAELE