LE DIVERSE TIPOLOGIE DI LOCAZIONI
1)- LOCAZIONI A CANONE LIBERO
(USO ABITATIVO E NON)2)- LOCAZIONI A CANONE CONVENZIONATO
(SOLO USO ABITATIVO)3)- LOCAZIONI A STUDENTI UNIVERSITARI
(SOLO USO ABITATIVO)4)- LOCAZIONI TRANSITORI
(USO ABITATIVO E NON)5)- LOCAZIONI TOTALMENTE LIBERI
(USO ABITATIVO E NON)
1)- LOCAZIONI A CANONE LIBERO
DURATA DEL CONTRATTO
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(4+4) Quattro anni normali + quattro di rinnovo automatico (in caso di mancata disdetta per casi particolari) |
DETERMINAZIONE CANONE
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E’lasciato alla contrattazione delle parti e non è legato ad alcun parametro se non alle valutazioni di mercato in relazione allo stato e al luogo in cui trovasi l’immobile |
AGEVOLAZIONI FISCALI PROPRIETARIO
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Nessuna altra agevolazione fiscale diversa dalla riduzione, in sede di dichiarazione dei Redditi, del 15% dell’imponibile corrispondenti ai canoni annui stabiliti (anche se non percepiti) |
AGEVOLAZIONI FISCALI INQUILINO
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Per i non dipendenti:se previste dalle varie finanziarie o dalle Regioni per i soggetti meno abbienti in relazione alla casa di abitazione. Per i dipendenti: per i primi tre anni, detrazioni d’imposta decrescenti in relazione all’aumentare del reddito (vedere ogni finanziaria o disposizione particolare) |
2)- LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
DURATA DEL CONTRATTO
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(3 + 2) Tre anni normali + 2 di rinnovo automatico o (6 + 3) Sei normali + 3 di rinnovo automatico, con accordo specifico tra le parti. (in caso di mancata disdetta per casi particolari) |
DETERMINAZIONE CANONE
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Entro un canone massimo stabilito dagli accordi territoriali, che hanno tenuto conto di diverse caratteristiche dell’immobile (vetustà, condizioni, esistenza o meno di determinati servizi ), In assenza di accordo territoriale, si fa riferimento a quello del Comune limitrofo) |
AGEVOLAZIONI FISCALI PROPRIETARIO
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In aggiunta al fisso del 15% sull’imponibile (canoni annui stabiliti), un ulteriore 30% calcolato sull’imponibile al netto della prima detrazione (30% su 85%del canone = 25,50%) per un totale quindi del 40,50%. La detrazione si fa valere solo in sede di dichiarazione dei redditi. Riduzione del 30% della tassa dovuta per la registrazione dell’atto. 2011=Sconto ICI per i Comuni che l’hanno deliberato. 2012= Nessuna agevolazione prevista per nuova IMU |
AGEVOLAZIONI FISCALI INQUILINO
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Per i non dipendenti: detrazioni d’imposta decrescenti in relazione all’aumentare del reddito (vedere ogni finanziaria o disposizione particolare) Per i dipendenti: per i primi tre anni, detrazioni d’imposta decrescenti in relazione all’aumentare del reddito (vedere ogni finanziaria o disposizione particolare) |
3)- LOCAZIONI A STUDENTI UNIVERSITARI
DURATA DEL CONTRATTO
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Da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni + il rinnovo automatico per lo stesso periodo, se non viene data disdetta da parte dell’inquilino |
DETERMINAZIONE CANONE
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Canone massimo per accordi con le organizzazioni di categoria territoriali (vedesi locazione a canone agevolato) |
AGEVOLAZIONI FISCALI PROPRIETARIO
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In aggiunta al fisso del 15% sull’imponibile (canoni annui stabiliti), un ulteriore 30% calcolato sull’imponibile al netto della prima detrazione (30% su 85%del canone = 25,50%) per un totale quindi del 40,50%. La detrazione si fa valere solo in sede di dichiarazione dei redditi. Riduzione del 30% della tassa dovuta per la registrazione dell’atto. 2011=Sconto ICI per i Comuni che l’hanno deliberato. 2012= Nessuna agevolazione prevista per nuova IMU |
AGEVOLAZIONI FISCALI INQUILINO
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Solo se inserite nei regolamenti degli Enti Locali e secondo le modalità e importi dagli stessi deliberati |
4)- LOCAZIONI TRANSITORIE
(per esigenze temporanee dell’inquilino)
DURATA DEL CONTRATTO
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Da un mese a un massimo di diciotto mesi |
DETERMINAZIONE CANONE
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Non superiore al 20% del canone massimo concordato con le organizzazioni territoriali o da un D.M. |
AGEVOLAZIONI FISCALI PROPRIETARIO
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NESSUNA ULTERIORE DETRAZIONE Oltre alla ordinaria della riduzione del 15% del canone percepito ed il cui netto determina l’imponibile IRPEF |
AGEVOLAZIONI FISCALI INQUILINO
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NESSUNA DETRAZIONE |
5)- LOCAZIONI TOTALMENTE LIBERE
(case vacanze per periodi brevi e temporanei, case di lusso, garage, ville o abitazioni di particolare interesse artistico e/o storico)
DURATA DEL CONTRATTO
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Le parti possono concordare una durata massima di trenta anni. Se le parti non specificano la durata, essa si intende di anni 1 (uno) per gli immobili arredati, mentre per quelli arredati la durata è uguale al periodo per il quale si paga il canone. |
DETERMINAZIONE CANONE
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E’lasciata alla libera contrattazione delle parti. Per gli immobili di categoria A1 – A8 – A9 si può, volendo, applicare il canone concordato. |
AGEVOLAZIONI FISCALI PROPRIETARIO
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NESSUNA ULTERIORE DETRAZIONE Oltre alla ordinaria della riduzione del 15% del canone percepito ed il cui netto determina l’imponibile IRPEF |
AGEVOLAZIONI FISCALI INQUILINO
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NESSUNA DETRAZIONE |
NOTIZIE UTILI
DI
CARATTERE GENERALE
LOCATORE PRIVATO
Tipo immobile:
a) – Abitativo
b) – Commerciale
Imposta:
Registro 2% sul canone annuo con un minimo di € 67,00 se prima registrazione, e senza minimo per le annualità successive. La copia del versamento va allegata alla richiesta di registrazione (se prima) o consegnata entro 20gg(se rinnovi annuali). Se, in sede di prima registrazione, si opta per il versamento dell’imposta per tutto il periodo di locazione, l’imposta è pari al 2% del canone complessivo diminuito della metà dell’interesse legale per ogni annualità, compresa la prima)
Ufficio Competente:
Agenzia delle Entrate
Modulo per versamento imposta:
F23 da presentare in
Banca,posta,internet o
concessionario
Termine di registrazione:
30 giorni dalla data del contratto
o
30giorni dalla scadenza annuale
Codici di versamento:
a) prima annualità …………. 115T
b)annualità successive……… 112T
c)intero periodo…………….. 107T
Altri adempimenti:
a) modulo per la registrazione, da presentare all’Agenzia delle Entrate;
b)Da metà 2011, la denuncia anti mafia, da presentare entro 48ore dall’inizio della locazione, da presentare in Questura tramite il Comune ove era situato l’immobile, è stata abolita.
SANZIONI
Gravose sono le sanzioni in caso sia di omessa registrazione che di mancato versamento dell’imposta di Registro. Se però non è intervenuto alcun accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’omissione o il ritardo si può sanare con la procedura del “RAVVEDIMENTO OPEROSO” che accorda delle sensibili riduzioni a secondo del periodo in cui si sanano le irregolarità con il seguente principio generale:
“prima si sana l’irregolarità e più
alta è l’agevolazione”ATTENZIONE: Vedi disciplina “CEDOLARE SECCA”