LA TRACCIABILITA’DEI PAGAMENTI
(LIMITAZIONE alla CIRCOLAZIONE del DENARO CONTANTE)
Come è ormai noto a tutti, dal 6 Dicembre 2011, la libera circolazione di denaro contante e relativi pagamenti è limitata ad € 1.000,00. Ciò significa che per importi pari o superiori al nuovo limite, occorre utilizzare mezzi tracciabili. La norma fa riferimento a quella originaria (D.Lgs. 231/2007) che parla di divieto di circolazione per importi “pari o superiori” a….., ciò sta a significare che già il limite minimo (pari) di € 1000 rientra nell’obbligo della tracciabilità.
Non è la prima volta che si interviene su tale problematica; ricordiamo che questo è il sesto intervento in materia:
– Fino al 29 Aprile 2008 = limite € 12.500,00
– Dal 30 Aprile 2008 al 24 Giugno 2008 = € 5.000,00
– Dal 25 Giugno 2008 al 30 maggio 2010 = limite € 12.500,00
– Dal 31 Maggio 2010 al 12 Agosto 2011 = limite € 5.000,oo
– Dal 13 Agosto 2010 al 5 Dicembre 2011 = limite € 2.500,00
– Dal 6 Dicembre 2011 = limite € 1.000,00
Esaminando più dettagliatamente la norma, l’art. 12 co 3 del D.L. 201/2011 limita l’uso del contante e dei titoli al portatore”, quindi, non è il solo denaro contante ad essere interessato, ma anche i libretti e i depositi bancari o postali, gli assegni (bancari/circolari) e vaglia bancari o postali, se “al portatore”.
Una particolare attenzione è da porsi alle operazioni c.d. “frazionate” non dipendenti da un accordo contrattuale, le quali, ritenute artificiosamente “spezzettate”, entrano nella limitazione dei 1000 euro anche se, singolarmente, di importo inferiore.
Un esempio può chiarire meglio il concetto :
Un soggetto, obbligato a versare una somma di € 3000 a saldo di un debito, decide di versare detta somma in 5 quote da € 600 ciascuna, ritenendo di poter pagare in contante ogni quota in quanto inferiore al limite di € 1000. Detto frazionamento di somma è ritenuto irrilevante in quanto l’importo complessivo viene ritenuto comunque riferito ad € 1000, e ogni versamento “frazionato”, anche se di importo inferiore, dovrà essere effettuato comunque con mezzi tracciabili. Viceversa i pagamenti “frazionati” ritenuti leciti e quindi anche per importi inferiori al limite potranno essere effettuati se il “frazionamento” deriva da un accordo precontrattuale ( le parti avevano già stipulato un accordo che prevedeva tali pagamenti in tempi diversi e per importi inferiori al limite).
Si ricorda che per pagamenti non si intende solo il classico saldo di una fattura, ma viene ritenuto tale qualsiasi trasferimento a terzi di denaro contante o titoli al portatore.
Altro esempio per spiegare meglio: Se io verso una somma, pari o superiore ad € 1000 nel mio c/c, questa operazione non è ritenuta un pagamento, bensì un versamento nel proprio conto; se, viceversa, effettuo un versamento, attraverso bonifico, in un conto corrente di altri soggetti, questa operazione è ritenuta un pagamento e quindi soggetta al rispetto del limite sulla libera circolazione del denaro contante.
In conseguenza dell’entrata in vigore della norma che stiamo esaminando, tutti i titoli al portatore (generalmente depositi in libretti bancari o postali ) di importo pari o superiore ad € 1000, esistenti alla data di entrata in vigore della norma stessa, dovranno essere o estinti o riportati ad una soglia inferiore al limite previsto dei 1000 euro.
La tempistica per effettuare tali operazioni , fissata precedentemente al 31/12/2011, è stata spostata al 31/3/2012.
Quale scelta potrà essere fatta dal detentore di tali depositi ? O riduce l’importo del deposito alla soglia inferiore al minimo, prelevando la differenza, o estingue l’intero deposito. Fatto ciò il detentore delle somme, che potrebbero essere anche a titolo di caparra da contratti di locazione, potrà versare la somma contante nel proprio c/c, aprire un ulteriore c/c, aprire un altro deposito bancario o postale però “nominativo”.
Ovviamente non potevano mancare le sanzioni in caso di non ottemperanza alle nuove disposizioni, e più precisamente:
– Per tutti i trasferimenti di denaro di importo superiore al limite consentito, per la mancata indicazione della clausola “non trasferibile” e del nome del “beneficiario” negli assegni bancari/circolari o postali, la sanzione va dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione con un minimo di € 3000. Il minimo dell’1% è elevato al 3% in caso di importo superiore ad € 50.000.
– Per i libretti bancari o postali al portatore di importi superiori al limite, la sanzione va dal 20% al 40% del saldo. In caso di importo superiore ad € 50.000, la percentuale diventa dal 30% al 60% (con la maggiorazione quindi del 50% rispetto alla precedente).
– Per mancata estinzione o riduzione dell’importo dei depositi al portatore entro il 31 marzo 2012, è applicabile la sanzione dal 10% al 20% del saldo (con la maggiorazione del 50% in caso di importi superiori a € 50.000). In caso di saldi inferiori a € 3000, la sanzione è pari allo stesso saldo.
Un allarme ingiustificato è dato dalla supposta impossibilità di prelevare o versare somme nel proprio conto corrente di ammontare pari o superiore al limite dei 1000 euro.
E’stato confermato che detti prelievi o versamenti sono liberi e senza determinare, in modo automatico, una violazione in materia. Ogni Istituto di credito o postale dovrà valutare, unitamente ad altri elementi, la ricorrenza dei presupposti per ritenere “sospetta” quell’operazione, in quanto, il più delle volte, la stessa nulla ha di veramente “sospetto”. Si pensi a versamenti da parte di un Amministratore di condominio nei conti correnti dei vari complessi gestiti, e relativi alla riscossione delle rate condominiali effettuati direttamente nel proprio ufficio.
Prelevamenti frequenti dal proprio conto corrente e anche per importi superiori a e 15.000 possono indurre a ritenere le stesse “sospette”, mentre prelevamenti di somme, magari sempre uguali, mensilmente, rientrano nella vita quotidiana di ogni cittadino.
Altra prescrizione: le Pubbliche Amministrazioni non potranno più pagare stipendi o altre somme di importo superiore ad € 1000 (nella bozza era previsto € 500) se non con accreditamento in c/c bancari o postali o con altri strumenti elettronici scelti dal beneficiario. In generale anche i pensionati dovranno dotarsi di un c/c. A tal proposito i conti correnti aperti da soggetti titolari di pensioni minimi o sociali, saranno oggetto di particolari convenzioni al fine di azzerare i costi di mantenimento del rapporto stesso.
GARDONE VT, lì 19 Gennaio 2012
CARATOZZOLO dr RAFFAELE