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Invio 02/2012

TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI e SERVIZI ( TRES)

Tra le innumerevoli disposizioni previste dal c.d. “decreto salva –Italia” vi è l’istituzione del nuovo tributo comunale, denominato appunto TRES, acronimo di Tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Nella realtà non si tratta di un nuovo tributo, ma di una rivisitazione e accorpamento di altri due tributi che, dall’1/1/2013 vengono sostituiti appunto dal TRES: la TIA. La TIA2 e la TARSU)

I soggetti impositori/beneficiari di tale tributo saranno i Comuni ove si trova ubicato l’immobile (totalmente o prevalentemente), e che quindi sono legittimati a procedere alla liquidazione, accertamento e riscossione del tributo stesso; i soggetti passivi, viceversa, saranno i componenti del nucleo familiare (in solido tra loro) o altri soggetti detentori di un diritto reale di godimento.

L’immobile deve essere detenuto a titolo di proprietà, possesso, occupazione o detenzione a qualsiasi titolo e indipendentemente all’uso cui lo destina.

Il concetto base del tributo è che esso si applica a qualsiasi tipologia di immobile purchè, questi, abbia la “mera idoneità a produrre rifiuti” a prescindere dal fatto che detti rifiuti vengano prodotti effettivamente.

Oggetto quindi del tributo è sia l’immobile che le aree scoperte, con esclusione delle aree pertinenziali o accessorie a civile abitazione e delle parti comuni (ivi compreso l’eventuale portineria se questa non è occupata in via esclusiva).

Accorpando sia la TIA che la TARSU, il TRES è composto di due componenti: il primo relativo alla tariffa per la copertura dei servizi della gestione dei rifiuti, mentre il secondo copre i servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione strade ecc.)

Il costo del TRES è determinato in base alle quantità medie di rifiuti prodotti, dalle superficie e in relazione agli usi e tipologia delle attività svolte.

I criteri specifici per la determinazione del tributo saranno inserite in un provvedimento ad hoc entro Ottobre 2012. Intanto la cosa certa che, una volta stabilita la tariffa per i rifiuti, i Comuni possono applicare una maggiorazione , fino a € 0,40, per la copertura dei servizi indivisibili.

Le scadenze di pagamento del TRES, salvo diversa disposizione Comunale, sono:

– Gennaio – Aprile – Luglio – Ottobre

– o, se il contribuente lo preferisce, in unica soluzione nel mese di Giugno.

Il TRES si verserà attraverso un bollettino postale o attraverso il modello F24

Nello spirito della “semplificazione” il contribuente sarà chiamato anche a presentare una specifica dichiarazione e su modello prestampato dal Comune impositore. Tale comunicazione ha validità fino a successiva variazione dei dati in essa inseriti.

La legge di riferimento dà facoltà ai Comuni di valutare possibili agevolazioni al tributo in presenza di particolari condizioni, limitandole però ad un massimo del 30% del tributo stesso.

Riduzioni potrebbero essere previste per:

– Presenza di un unico occupante l’immobile

– Immobili per uso stagionale

– Immobili con destinazione diversa da abitazione

– Immobili di proprietà di soggetti residenti per oltre sei mesi all’estero

– Fabbricati rurali ad uso abitativo

Il TRES può essere applicato anche a tariffa giornaliera nei casi di occupazione temporanea di aree scoperte.

Non potevano mancare le sanzioni, che anche nel caso specifico sono alquanto pesanti:

– Per omesso o insufficiente versamento = 30% del dovuto

– Per omessa presentazione della dichiarazione annuale =da 100% a 200% del dovuto con un minimo di € 50,00

– Per infedele dichiarazione = da 50% a 100% del dovuto con un minimo di .e 50,00.

GARDONE VT, 20 Gennaio 2012

 

CARATOZZOLO dr RAFFAELE