Caratozzolo Group - Studio commercialista Gardone di Val Trompia - Brescia

CONCETTI di BENI FINITI e MERCE: differenze ai fini della giusta aliquota IVA

Quante volte, nel corso della nostra esperienza lavorativa, sia come Amministratori condominiali che come utilizzatori finali, ci siamo chiesti qual’era l’IVA da applicarsi su un determinato bene o su quello che pensavamo fosse un bene e nella realtà era, viceversa, una merce ! Quante volte abbiamo avuto per piccoli o grandi contrasti con quel rivenditore che non voleva applicare l’aliquota IVA che, noi, pensavamo dovesse essere applicata !

Ma siamo sicuri di conoscere bene la differenza tra un “bene finito” e una “merce” ? Poiché la risposta non è prevalente positiva, cerchiamo di dare qualche informazione utile.

Innanzitutto è doveroso specificare che per “bene finito” oggetto di una aliquota IVA agevolativa (4%), si intende quello che serve per una “costruzione, anche in economia, di immobili non di lusso, nonché quello senza IVA agevolativa (10%) che serve per una ristrutturazione.

Al di fuori di queste tipologie di interventi e quindi per altri scopi no inerenti né la costruzione e né la ristrutturazione, lo stesso “bene finito” non può godere di alcuna agevolazione IVA ( acquisto da parte di un commerciante per la successiva rivendita al pubblico).

Si definisce, quindi, “bene finito” quel bene che, pur incorporato nella costruzione o nella ristrutturazione, resta esattamente individuabile e non perde le proprie caratteristiche; ciò vuol dire che potrebbe, volendo, essere anche riutilizzato. Un esempio per tutti: un sanitario (water, bidè, gruppo rubinetteria ecc. ecc) pur inserito nel rifacimento totale del vano bagno, resta sempre bene individuabile e, volendo togliere da primitivo alloggiamento, potrebbe essere riutilizzato in altro luogo senza ulteriori trattamenti che ne modifichino le caratteristiche. Diverso è il caso della malta, cemento calce ecc. che, in caso di bisogno non potranno essere riutilizzati oltre all’impossibilità di poterli recuperare dal luogo ove sono stati inseriti.

Dalla specifica fatta ne deriva, per conseguenza, la definizione di “merce” che, quindi è tutto ciò che non può essere qualificato come “bene finito”

Anche i c.d. beni finiti o c.d. merci, sono esattamente individuati con apposite Risoluzioni e/o Circolari Ministeriali, in quanto oggetto di precise richieste o di interpelli da parte dei consumatori o di imprese di costruzioni, ma anche di rivenditori del settore.

Senza, in questa sede, specificare la norma esplicativa di inserimento o meno nelle tipologie di cui stiamo trattando, elenchiamo le principali specie sia di “beni finiti” ai quali è stata riconosciuta l’IVA agevolata del 4% , sia del “beni merce”.

Principali “beni finiti”( sempre se incorporati in un progetto di costruzione o di ristrutturazione):

Ascensori e montacarichi – prodotti per impianti idrici e sanitari per bagno – prodotti per impianti a gas e di riscaldamento (caldaie, elementi di termosifone e relative tubazioni) – Impianti di riscaldamento ad energia solare – Caminetti – Tubi di gres ceramico e loro raccordi utili per gli impianti di riscaldamento. Idrici. Del gas – prodotti per impianti elettrici – infissi esterni e interni – porte a scomparsa – scale a chiocciola-

La Risoluzione Ministeriale n. 431318 del 29/2/1992, fa rientrare nell0 aliquota agevolativa IVA del 4% (sempre con le finalità di cui in premessa) tutte le apparecchiature che, anche se destinate ad essere incorporate nell’edificio, non perdono la loro individualità (concetto generale)

Principali “beni merce” ( anche se per il cedente sono considerati “beni finiti” , la valutazione deve essere fatta nei confronti dell’0 utilizzatore e a lavoro finiti):

Ghiaia – sabbia – pietrisco – graniglia – gesso – malta – laterizi – manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, ferro cemento – pali in calcestruzzo – paracarri – moquette – pavimenti in gomma o in legno – battiscopa – carta da parati – perline e pannelli – materiale per coibentazione, impermeabilizzazione – controsoffitti – guaine impermeabili – materiali bituminosi – marmette e marmittoni.

Ultimo appunto: poiché il venditore non può conoscere l’utilizzo che il consumatore farà di quel determinato bene o materiale, è necessario per poter applicare l’Iva del 4 o del 10% che, l’acquirente stesso, faccia una apposita dichiarazione con la quale, specificando le finalità dell’acquisto, chiede l’applicazione della aliquota IVA relativa.

GARDONE VT,lì 26 Marzo 2011

CARATOZZOLO dr RAFFAELE

147 risposte

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